Il sindaco che ha rinunciato all'indennità di funzione, non può ottenere il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il proprio ufficio in giorni non stabiliti. Il quesito sottoposto ai Giudici contabili riguarda la corretta interpretazione dell'art. 84, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, la legittimità del rimborso spese eventualmente riconosciuto «agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente» per le presenze non necessarie. La Corte dei Conti, Sezione di controllo Regione Lombardia, con deliberazione n. 18 dell’08/02/2017 ha reso in materia parere negativo, richiamando la precedente deliberazione n. 38/2016 della Sezione delle Autonomie. In quella sede, la Corte ha infatti stabilito che «ai fini del rimborso delle spese di cui all’art. 84, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l’uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” soltanto se finalizzato all’effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l’agevole ed utile svolgimento della funzione». In particolare «è da ritenersi “necessaria” quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato, che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa». Pertanto «è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale (ad esempio, in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di appartenenza), in quanto tali costi devono considerarsi coperti dall’indennità di funzione di cui all’art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000». Ne consegue che laddove «il Sindaco abbia rinunciato volontariamente all’indennità di funzione, con cui devono intendersi remunerate anche le spese di viaggio per le presenze “non necessarie”, non (si) può legittimare il rimborso ai sensi dell’art. 84, comma 3, del TUEL ove non ne ricorrano i presupposti ( di necessità) sopra definiti». L’indennità di funzione di cui all’art. 82 del TUEL, infatti «ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato. La rinuncia volontaria a tale indennità comporta pertanto che rimangano a carico dell’amministratore tutte le spese non rimborsabili in base a specifiche disposizioni normative».
Qui Deliberazione n.18 del 08/02/2017
Qui Deliberazione n. 38 del 20/12/2016
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