L’imminente assegnazione dei finanziamenti PNRR e PNC richiede ai Comuni non capoluogo un ulteriore sforzo nell’organizzazione della fase pubblicistica.
È nota la prescrizione dell’art. 52 del d.l. 77/2021 (conv. in l. n. 108/2021) secondo cui – o meglio secondo i chiarimenti forniti dal MIMS - il Comune non capoluogo ha una limitata autonomia sull’aggiudicazione di questi appalti salvo che si operi nell’ambito dei 40 mila euro, per forniture e servizi, o 150 mila euro per lavori.
In teoria, fatta salva anche l’ipotesi che il Comune non capoluogo abbia ottenuto espressa qualificazione Anac. Ipotesi teorica poiché le Linee guida appena emanate, a quanto riferisce la stessa ANAC, saranno alla base di un sistema di qualificazione che però sarà reso operativo solo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice.
Dunque, il RUP del comune non capoluogo deve organizzare lo svolgimento della gara con la centrale di committenza di riferimento, tenendo ben presente la necessità di coinvolgimento nel procedimento di due distinti RUP oltre che di due distinti dirigenti/responsabili di servizio ed eventualmente più responsabili di fase, qualora il responsabile del progetto avesse distinto i compiti tra più responsabili di procedimento ex l. n.241/90.
Ovviamente tra il RUP del Comune che “richiede” l’esperimento della gara e il RUP della centrale di committenza (o ufficio appalti convenzionato dell’ente sovracomunale) non esiste una sostanziale uguaglianza per quanto riguarda, ad esempio, il potere e la correlata responsabilità di impulso e di coordinamento e gestione/presidio di soggetti e procedure che non vengono espletate direttamente.
Il webinar dal taglio pratico con il consueto question time e gli schemi tipo di convenzione per regolare tale modalità collaborativa, affronta l’aggravio del procedimento per il RUP che deve esperire la gara con la centrale di committenza di riferimento o ufficio appalti dell’ente sovracomunale convenzionato.
Di seguito i materiali
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