LE PROCEDURE ORDINARIE: SI POSSONO UTILIZZARE NEL SOTTOSOGLIA? - A DOMANDA RISPONDE ANTONIO BERTELLI

Il DL Semplificazioni, convertito in L.120/2020, ha introdotto per gli appalti d’importo inferiore alle soglie comunitarie, una nuova disciplina derogatoria, da applicarsi sino al 31.12.2021; pertanto “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento” secondo le nuove modalità stabilite dalla legge.
Poiché la norma non fa salva la possibilità alternativa di ricorrere alle procedure ordinarie, sembrerebbe di doverne ricavare l’effettiva sussistenza di un obbligo. Se così fosse le sole procedure utilizzabili nel sottosoglia sarebbero l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando. È davvero questa la giusta interpretazione della norma?
Nella fase emergenziale, in nome della semplificazione e dell’obiettivo di dover accelerare i procedimenti di affidamento, dobbiamo accantonare nel sottosoglia procedure che consentano più ampia partecipazione e maggiore attenzione alla concorrenza?
O, invece, è ancora possibile ed a quali condizioni consentire alle amministrazioni ed ai RUP di scegliere tra le procedure del codice dei contratti optando per quella più adeguata alla specifica fattispecie?
A fronte di questa situazione di incertezza, la videodiretta ne esamina le norme e i principi e con un’attenta disamina della giurisprudenza, intende fornire strumenti e suggerimenti al fine di sciogliere i dubbi interpretativi e fornendo utili indicazioni operative, anche grazie alle risposte ai quesiti pervenuti in fase di registrazione.

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