Le nuove norme sul subappalto: l’applicazione dal 1° Novembre - A domanda risponde S. Usai

L’art.49 del Decreto Semplificazioni bis interviene sulla disciplina del subappalto consentendo fino al 31 ottobre 2021, il ricorso al subappalto fino al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture.

A partire dal 1° Novembre, termina il regime transitorio, viene eliminato  il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 105, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 50/2016) e viene previsto il vincolo di esecuzione in capo all’affidatario in funzione dell’esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro.

Inoltre, viene previsto che le stazioni appaltanti con adeguata motivazione (resa preventivamente nella determina a contrarre), anche con l’eventuale parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che devono essere necessariamente eseguite a cura dell’aggiudicatario a causa delle specifiche caratteristiche dell’appalto, per preservare le caratteristiche personali dell’appaltatore.

L’esperto, offre utili indicazioni operative alla luce dell’entrata a regime delle nuove norme sul subappalto, categorie scorporabili e subappaltabili, motivazione da inserire in determina a contrarre, ecc.

Al termine della videodiretta, è inoltre dato spazio ai quesiti pervenuti in fase di registrazione, fase estremamente utile per sviluppare una casistica puntuale per analizzare e risolvere casi concreti presentati dai partecipanti.

 

Di seguito i materiali

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