Come noto, lo smart working è divenuto la modalità ordinaria di lavoro, ma non è tuttavia applicabile a tutte le prestazioni. In tal caso, gli enti locali devono utilizzare gli istituti previsti, tra cui le ferie pregresse, il congedo, i permessi, la banca delle ore, ove previsto dalla contrattazione decentrata e il collocamento in esenzione dal lavoro. La normativa di emergenza, tra cui il D.L. 18/20, alla luce anche delle pronunce della Corte dei Conti, della Circolare Inps 3675, ha infatti previsto importanti novità e deroghe per l’applicazione degli istituti che portano il lavoratore ad assentarsi dal lavoro, nel corso dell’emergenza Covid-19.
L’esperto tratta l’applicazione delle misure di maggiore rilevanza per ciò che attiene alle assenze del lavoratore, tra cui i permessi di cui alla L.104/92 che vengono aumentati a 18 giorni totali, per i mesi di marzo e aprile; l’equiparazione al periodo di ricovero ospedaliero per i dipendenti affetti da Virus Covid-19 e/o “in quarantena con sorveglianza attiva” e/o “in permanenza domiciliare fiduciaria”; la possibilità di fruire, a domanda, di un periodo di congedo parentale straordinario fino a 15 giorni fruibile alternativamente da entrambi i genitori, anche affidatari, con retribuzione al 50%. Al termine della videodiretta, è previsto un ampio spazio dedicato ai quesiti volto a chiarire i dubbi applicativi dei datori di lavoro e dei dipendenti, fase estremamente utili per questo periodo di emergenza.
Di seguito i materiali