CLAUSOLE SOCIALI, MISURE DI ANTICORRUZIONE E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA - A DOMANDA RISPONDE L’AVV. IDA TASCONE

L’art. 50 del d.lgs. 50/2016 prevede che per gli affidamenti di appalti o concessioni, di lavori o servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con specifico riguardo ai settori labour intensive, i bandi, gli avvisi o gli inviti, devono prevedere specifiche clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale e la salvaguardia delle professionalità del personale impiegato per ciascuna attività. Le prescrizioni inserite nelle clausole sociali sono stilate con riferimento ai CCNL e stipulati dalle associazioni di lavoratori e datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, il cui ambito di applicazione è strettamente connesso con l’attività oggetto del contratto, anche in maniera prevalente.
Le amministrazioni aggiudicatrici includono nei capitolati di gara specifiche clausole sociali di riassorbimento del personale del pregresso affidatario, nonché il CCNL applicabile e più pertinente all’oggetto prevalente dell’affidamento. L’operatore economico che subentra è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal CCNL indicato dalla stazione appaltante. L'esperto affronta le questioni problematiche relative a dubbi interpretativi sia sulla limitazione della libertà di iniziativa economica sia sugli effetti automaticamente escludenti di tali clausole.

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