Via libera al Referendum su Voucher e Responsabilità del Subappaltatore La Corte Costituzionale ha dato il via libera per il Referendum su 2 dei 3 quesiti referendari promossi dalla CGIL dei quali è chiesta l'abrogazione totale.

11/01/2017

La Corte Costituzionale ha dato il via libera per il Referendum su 2 dei 3 quesiti referendari promossi dalla CGIL. Il primo riguarda i buoni lavoro (Voucher) da 10 euro lordi per i lavori occasionali e accessori, fonte di abuso soprattutto nel settore edile, dei quali è chiesta l'abrogazione totale. L'altro quesito ammesso riguarda invece l'abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale tra società in appalto e sub-appalto reintroducendo così la piena responsabilità oggettiva in capo all'azienda madre, per esempio nel rispetto dei diritti retributivi e contributivi dei lavoratori dell'azienda in subappalto. Non ammesso invece il quesito che mirava a reintrodurre l'art.18 nella versione antecedente l'entrata in vigore del Jobs Act. Di seguito i due quesiti ammessi:
VOUCHER
«Volete voi l'abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"?».
SUBAPPALTO
«Volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori?».

 

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