04/03/2016
È illegittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale decide di avviare una procedura concorsuale per il conferimento di un incarico dirigenziale per la copertura, a tempo determinato, di un posto in dotazione organica per tutta la durata del mandato del Sindaco ex art. 110, comma 1, del TUEL , se «non sussiste ragione alcuna per non dare priorità al meccanismo della scorrimento della graduatoria». Nella fattispecie, infatti « a) al momento della indizione della nuova procedura di reclutamento, (era) ancora valida una precedente graduatoria concorsuale; b) vi (era) sostanziale equivalenza tra le mansioni richieste dalla P.A. con il precedente concorso e quelle di cui al successivo avviso di selezione dirigenziale; c) non sussistano particolari esigenze organizzative, ad opera dell’Amministrazione comunale, onde ricorrere a professionalità esterne alla P.A.; d) il posto di funzione deputato alla cura degli affari economici e finanziari non (é) stato oggetto di soppressione né di trasformazione tra il momento della formazione della graduatoria del precedente concorso e quello della indizione della successiva procedura».
>> Qui Sentenza Tar Toscana n.494 del 18/03/2016