12/01/2017
La Pubblica Amministrazione è legittimata a riconoscere in favore dei dipendenti che svolgono le funzioni di segretari delle commissioni elettorali, un compenso ulteriore rispetto a quello previsto, solo laddove tale attività non rientra nei doveri di istituto connessi al proprio rapporto di lavoro. La Corte dei Conti Regione Umbria, si è pronunciata in merito alla legittimità della corresponsione del gettone di presenza al segretario della commissione elettorale, alla stregua del vigente quadro normativo. In particolare, la Corte ha accordato tale possibilità, chiarendo però che «l'ente locale dovrà evitare di corrispondere al dipendente pubblico chiamato a svolgere le attività di segretario della Sottocommissione elettorale un "compenso aggiuntivo", laddove tali compiti siano riconducibili a "funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto" o se le stesse funzioni corrispondano "a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio"(.), nonché qualora le medesime attività siano svolte durante l'orario di lavoro». Nella fattispecie, il divieto di corrispondere il gettone di presenza non si applica ai segretari delle commissioni elettorali, in quanto è necessario «contemperare il principio del carattere proporzionale rispetto alle attività svolte del trattamento economico con quello della onnicomprensività del salario accessorio dei dipendenti pubblici». Questo principio, già espressamente previsto per i dirigenti e le posizioni organizzative, viene ormai applicato anche al personale dipendente delle Pubbliche amministrazioni. Infatti, la Corte ha chiarito che attesa «la distinzione tra le attività che sono relative allo svolgimento di compiti ordinari e di ufficio, cosiddette ratione officii, e quelle relative a incombenze ulteriori», nonché «la distinzione tra le attività svolte durante l'orario di ufficio e quelle svolte al di fuori e in aggiunta», la remunerazione aggiuntiva ai segretari delle commissioni elettorali spetta «solamente se siamo in presenza di compiti che eccedono le attività svolte come dovere istituzionale e se le stesse sono in aggiunta al normale orario di lavoro, cioè alle 36 ore settimanali».
Qui Deliberazione n. 113 del 24/11/2016