05/12/2019
Con sentenza n. 13283 del 19 novembre 2019 il TAR LAZIO ha definitivamente accolto il ricorso presentato dai Comuni ASMEL dichiarando l’annullamento della circolare del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2015 relativa all’obbligo per i comuni di minori dimensioni di procedere all’accorpamento delle funzioni fondamentali. Come chiarito dalla Corte Costituzionale alla quale erano stati rimessi gli atti, con sentenza n.33/2019 si è accertata l’incostituzionalità delle disposizioni dell’art. 14, DL n. 78/2010, convertito in legge n.122/2010. ASMEL aveva dunque colto nel segno, sostenendo i Comuni in questa azione giudiziaria contro una disposizione impositiva fortemente caldeggiata dall’ANCI ma che di fatto violava ogni principio di autonomia degli Enti Locali. Come ribadito dalla sentenza del TAR non sussiste più alcun obbligo di accorpamento delle funzione in quanto allo stato «la disciplina legislativa risultante all’esito della declaratoria di incostituzionalità risulta inapplicabile e comunque non genera obblighi immediatamente cogenti e ciò per una doppia ragione: per carenza di alcuni provvedimenti attuativi imprescindibili; perché, anche dopo l’adozione di tali provvedimenti, si renderà necessario avviare un percorso procedimentale per valutare, caso per caso, l’esistenza o l’esonero dall’obbligo di gestione associata». La gestione associata delle funzioni non è una ricetta che può essere imposta per legge in maniera indiscriminata e in violazione delle garanzie costituzionali, ASMEL resterà vigile perché quello che è stato cacciato dalla porta non rientri dalla finestra ma si comprenda una volta per tutte che l’efficienza della Pubblica Amministrazione locale si costruisce senza espropriare ai Comuni le funzioni fondamentali ma attraverso la scelta volontaria di gestione associata di servizi tra Enti omogenei, costruita magari su geometrie variabili a seconda dei servizi e delle opportunità.