26/03/2021
«Prima ancora dell’ennesimo elenco della spesa, occorrono procedure semplificate per dare credibilità alla nostra capacità di spendere i fondi del Recovery Plan. Tanto vale sospendere il nostro aggrovigliatissimo Codice Appalti ed affidarci alle regole europee, già oggi norme di rango superiore rispetto a quelle italiane». Così gli oltre 3500 Comuni rappresentati dall’Associazione ASMEL - la seconda realtà associativa con il 44% dei Comuni italiani - nel corso della recente audizione sul Recovery Plan tenutasi al Senato. «È necessario che la normativa italiana renda effettivamente spendibili i fondi che arriveranno dall’Europa – insiste Francesco Pinto, segretario generale ASMEL – liberando le capacità operative dei Comuni. Oggi costretti ad amministrare per adempimenti, per cavilli e per pareri interpretativi dei cavilli. L’attuale groviglio di norme sui contratti pubblici, meglio noto come bigottismo normativo porta un carico di adempimenti formali e burocratici insostenibili».
Un cambio di rotta attraverso la modifica delle norme sugli Appalti
Al 31 dicembre 2020 l’Italia intera non è riuscita a utilizzare tutti i fondi europei, in particolare le regioni del Sud Italia hanno impegnato solo 24 miliardi dei 54 disponibili del Programma Operativo 2014-2020. Come sarà possibile, si domanda l’Associazione, spendere con questi presupposti gli oltre 200 miliardi del Recovery Plan? Solo un vero riassetto normativo nel settore dei contratti pubblici potrà consentire un efficace utilizzo di tale strumento e una conseguente ripartenza socio-economica per il Paese.
I punti che i Comuni ASMEL propongono dal 2015
Nel corso dell’Audizione, l’associazione ha riproposto le richieste dei Comuni per l’applicazione di un Codice «europeo», con il ripristino del Regolamento e l’abolizione di ogni provvedimento attuativo, linee guida Anac incluse:
1. eliminazione di ogni ipotesi di gold plating e violazione delle direttive comunitarie, già evidenziate dalla Commissione europea, con la procedura d’infrazione n. 2273/2018;
2. previsione di un’esplicita ipotesi di esclusione della responsabilità erariale per colpa grave in caso di stipula del contratto di appalto, senza rischi in capo a chi firma, in seguito all’ottemperanza all’esito della fase cautelare del processo amministrativo;
3. reintroduzione dell’appalto integrato, ovvero alla facoltà di ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
4. reintroduzione dell’affidamento dei lavori, servizi e forniture complementari, con procedura negoziata senza bando;
5. sistemazione della disciplina delle varianti;
6. eliminazione dei vincoli alla centralizzazione della committenza, lasciando alle amministrazioni il potere di decidere come aggregarsi, in linea con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.