01/02/2021
La notizia prende le mosse dalla Sentenza del Consiglio di Stato che facendo proprio la tesi dell’ANAC afferma che “per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore occorre che il soggetto sia non solo iscritto all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ma anche all’elenco dei soggetti aggregatori”.
Chiunque opera nel settore appalti sa bene, infatti, che la tesi sostenuta da ANAC è falsa.
E lo sa bene la stessa ANAC, che il 15 ottobre ha pubblicato un Avviso per selezionare le Centrali di committenza da inserire nell’Elenco dei Soggetti aggregatori!
Se occorresse l’iscrizione nell’Elenco dei Soggetti aggregatori per acquisire la qualifica di Centrale di committenza, ANAC non avrebbe motivo di pubblicare l’Avviso…
ANCI questo lo sa, eppure non manca di utilizzare un palese errore giuridico per attaccare un’Associazione che ha l’unico torto di farle “concorrenza associativa”.
ANCI questo lo sa anche perché è essa stessa che, dal canto suo, pur non essendo Soggetto Aggregatore, attraverso le sue filiazioni territoriali non disdegna di indire procedure per offrire ai Comuni Convenzioni-Quadro.
Basta andare sul sito di ANCI Toscana e si scopre che essa ha aggiudicato gare stipulando Convenzioni quadro, tuttora attive e basta scorrere l’Elenco dei Soggetti aggregatori, per scoprire che ANCI Toscana non è iscritta…
ASMEL ha difeso anche pubblicamente la scelta di ANCI Toscana perché la stessa non si è macchiata di nessuna illegittimità, perché ANCI non fa lo stesso con ASMEL ma anzi usa fake-news per denigrarne l’operato fatto esclusivamente nell’interesse dei Comuni?
ANCI Toscana, infatti, ha stipulato – esattamente come ASMEL - Convenzioni quadro su categorie merceologiche sulle quali né CONSIP né i Soggetti aggregatori si sono ancora cimentati. Anzi nemmeno hanno annunciato di volerlo fare.
In sostanza ANCI Toscana e ASMEL hanno agito nell’interesse dei propri associati per fornire loro opportunità di acquisto più vantaggiose. Le
Convenzioni stipulate andrebbero giudicate sulla loro effettiva capacità di apportare vantaggi, non sulla simpatia o meno verso il soggetto associativo che le promuove. La legge infatti definisce le prerogative incapo a CONSIP e ai Soggetti aggregatori, ma se esse non sono esercitate o sono esercitate male, non vieta ai Comuni, singoli o associati, di agire nell’interesse pubblico. Ad affermarlo è la stessa ANAC!
ANCI lo sa ma cerca di diffondere una falsa credenza esclusivamente per screditare l’operato di un proprio “concorrente”. Questa condotta configura quella che la giurisprudenza definisce diffamazione, ed è di questo reato che ANCI dovrà rispondere davanti a un Giudice.
In conclusione, una nota curiosa: proprio il giorno in cui è apparso il Comunicato ANCI, il Consiglio di Stato ha pubblicato la Sentenza n. 7558/2020, a cui ANCI non fa alcun riferimento, che invece così definisce l’azione di ASMEL Consortile: “Asmel Consortile vi è indicata come centrale di committenza per la sola gestione della procedura d’appalto. Si tratta di attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, e specificamente della gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, ai sensi del n. 4 della citata disposizione del codice dei contratti pubblici”.