02/03/2022
Con Sentenza n.1320 del 25 febbraio Il TAR Campania respinge la richiesta di annullamento di una gara in base a un bislacco teorema coniato da ANAC: ASMEL Consortile non è iscritta all’Elenco dei Soggetti aggregatori, ergo non è Centrale di committenza. Il Giudice ribadisce per la terza volta quanto già sancito in due precedenti Sentenze (nn. 1843/2021 e 3455/2021) e cioè che ASMEL Consortile svolge attività di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, con la conseguenza che la procedura di gara è esclusivamente riferibile all’Amministrazione che si avvale dei servizi della ASMEL e non anche a quest’ultima. Il TAR richiama quanto sancito dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.7558/2020, che definisce Asmel Consortile centrale di committenza per la sola gestione della procedura di appalto. Si tratta di attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, e specificamente della gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, ai sensi del n. 4 della citata disposizione. Il teorema era stato coniato da ANAC nell’ambito di un giudizio (v. Sentenza n. 6787/2020 del Consiglio di Stato) sulla legittimità di ASMEL (Associazione di enti locali, istituita ai sensi del codice civile, come ANCI) alla stipula di convenzioni quadro, modello CONSIP. Si legge infatti nella Sentenza: Peraltro, come ben rilevato dall’Anac, per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore, occorre che il soggetto sia non solo iscritto all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ma anche all’elenco dei soggetti aggregatori. In altri termini, proprio l’Autorità tenuta per legge alla selezione delle Centrali di committenza da inserire nell’Elenco dei Soggetti aggregatori, dichiara al Giudice che la selezione viene effettuata tra le Centrali già iscritte all’Elenco… dei Soggetti aggregatori! Lo stesso teorema ritorna il 6 dicembre scorso nella Sentenza 8072/2021 del Consiglio di Stato. Che però è relativa all’applicazione del vecchio codice degli appalti (D.lgs. n.163/2016), ormai superato dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016. Entrambe le Sentenze citate neppure sono passate in giudicato perché impugnate avanti alla Corte di Cassazione. Il TAR Campania ha il merito di ribadire una verità lapalissiana: lo svolgimento da parte di Asmel Consortile dei servizi di committenza ausiliaria a favore dei Soci nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’art. 37 del D.lgs. n.50/2016 e del Testo Unico sulle Società pubbliche (D.Lgs. n.175/2016). Emerge dunque una bufala tanto grande, quanto grande è il numero delle gare (oltre 6000) maturate dai Comuni ASMEL. Eppure ANCI alimenta la diffusione della bufala estrapolando le conclusioni della sentenza 8072 sul proprio sito. Per la cronaca, ASMEL ha prontamente querelato ANCI che, per bieche ragioni di concorrenza associativa, si presta alla diffusione di fake news tanto smaccate! Concorrenza sleale, indubbiamente, frutto di falsità alle quali i Comuni ASMEL hanno dimostrato di saper reagire con i fatti: Cresce la compagine sociale, crescono i servizi di Asmel Consortile che oggi accompagna gli Enti anche nella nuova fase di attuazione del PNRR.