IL CONSIGLIO DI STATO – METTE CHIAREZZA SU ASMEL CONSORTILE Il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7558 del 30 novembre us, fa chiarezza su ASMEL Consortile. E in poche righe mette in riga i nostri detrattori

23/12/2020

A pochi giorni dal “trionfante” titolo del SOLE24ORE Nuova tegola del Consiglio di Stato su Asmel: illegittima l’attività di centrale appalti e dal Comunicato ANCI, Consiglio Stato su Asmel: non è centrale committenza, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 7558 del 30 novembre us, fa chiarezza su ASMEL Consortile. E in poche righe mette in riga i nostri detrattori:

Asmel Consortile vi è indicata come centrale di committenza per la sola gestione della procedura di appalto. Si tratta di attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, e specificamente della gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, ai sensi del n. 4 della citata disposizione del codice dei contratti pubblici.

Esattamente il ruolo da noi svolto in sette anni di attività in oltre 5200 gare, rimarcato all’indomani di due Sentenze, dello stesso Consiglio di Stato, invero più complicate, che avevano ridato fiato ai tanti detrattori che accompagnano il nostro percorso da sette anni. Un percorso che ci ha portato a sostenere i Comuni Soci, basandoci sul principio di sussidiarietà e vedendoci riconosciuta, a Maastricht, la qualifica di best practice di rilievo europeo. Con una base associativa che cresce dismisura, anche grazie al clamore mediatico alimentato da chi, come ANCI, vede insidiata la pretesa di monopolio nella rappresentanza dei Comuni. O come CONSIP, chiusa a difesa delle proprie pretese monopolistiche sugli appalti.

La Sentenza fa riferimento specifico ai servizi ausiliari di cui al n. 4, lettera m), che possono essere svolti solo da una Centrale di committenza e non da operatori privati a mente dell’art. 39, co. 2. Il che mette in riga pure la ditta Net4market, già nostra fornitrice software, che tenta anch’essa azioni di disturbo, appena sostituita con gara indetta per scadenza contrattuale. Ha ogni diritto si proporsi come fornitrice diretta ai nostri associati, i quali sono ben vaccinati sulle formule magiche delle forniture software e ben al corrente dell’art. 39, co. 2. Scatta però il reato di interruzione di pubblico servizio, se nell’attuale passaggio di consegne al nuovo fornitore, vengono messi in atto tentativi di boicottaggio.

Sulla centralizzazione della committenza, assistiamo da anni al susseguirsi continuo di nuove norme con conseguenti nuove interpretazioni e interpretazioni delle interpretazioni. Complice la turbo legislazione, lamentata da Raffaele Cantone o più semplicemente il bigottismo normativo, indicato da ASMEL come principale causa del ventennale blocco della crescita del Sistema Italia. Bigottismo normativo, che nel settore appalti, assume tratti parossistici, con un’Autorità di regolazione che, invece di fornire chiarezza interpretativa, si esprime con pronunce di difficile lettura e basate su un formalismo esasperato. Specie quando sganciato dalla realtà, tanto da indurla sovente a smentire sé stessa.

La Sentenza 7558, denota una sintesi ed una chiarezza espositiva esemplari. Se ANAC ne facesse tesoro, ne guadagnerebbe in credibilità, fornendo un formidabile contributo agli operatori del settore appalti, che, pubblici o privati, non chiedono altro che certezza del diritto.

Nell’attuale contesto, ASMEL Consortile, forte dell’esperienza acquisita in oltre 5200 gare, senza intoppi, continua a erogare i servizi di supporto al RUP definendosi tuttora Società di committenza ausiliaria, nelle more della Sentenza, attesa per maggio prossimo in Consiglio di Stato, chiamato a esprimersi sulla delibera ANAC 32/2015.

 

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