30/03/2020
Infatti, il giorno dopo, presenta, per la seconda volta, ricorso al TAR con richiesta di decreto urgente per la sospensione di una gara del Comune di Vairano Patenora (CE). Richiesta respinta ancora una volta. Cosa c’era di tanto urgente e grave, per bloccare una gara invocando i poteri eccezionali conferiti ad ANAC in caso di gravi violazioni del Codice (art. 211, co. 1-ter)? La solita questione della legittimità della clausola sul corrispettivo in capo all’aggiudicatario. Null’altro. Il Giudice ha risposto per le rime: in quanto anche l’eventuale declaratoria di illegittimità della clausola contestata da ANAC non pare idonea a inficiare il bando di gara nella sua interezza. Nell’Udienza sul merito, ANAC dovrà spiegare come mai ha dichiarato legittima detta clausola con delibera 140/2012, legittimando ASMECOMM, nata nel 2013, ad applicarla. Anzi, legittimandola a pubblicare ben 4500 gare senza che l’Autorità mai rilevasse la gravità e l’urgenza che invoca oggi a Vairano Patenora. Un Comune di 6500 anime che si è visto recapitare una delibera del Consiglio dell’Autorità con un “Parere motivato” nel quale si contesta la clausola e si concedono 15 giorni per adeguarsi. In mancanza, ANAC avrebbe presentato ricorso al TAR. Il Comune non ci ha pensato due volte. Ha chiesto analogo Parere ad ASMECOMM - che ha espresso argomentazioni opposte - e lo ha trasmesso ad ANAC. Alla quale non è rimasto che presentare ricorso. Una questione di “lesa Autorità”. Forse da qui l’urgenza e la gravità.