24/03/2022
Con la Sentenza n. 1782 del 14 marzo scorso, il Consiglio di Stato conferma ancora una volta la legittimità di ASMEL Consortile come Centrale di committenza ausiliaria. Nulla di nuovo sotto il sole, avendo noi pubblicato oltre 6000 gare, in 9 anni di ininterrotta attività, senza che nessun Giudice abbia mai posto in discussione detta legittimità. Infatti, la Sentenza liquida la questione con poche righe, confermando in appello quanto affermato dal TAR Salerno, e cioè che la centrale di committenza ASMEL Consortile non avesse svolto alcuna attività di centralizzazione della committenza ma soltanto attività di committenza ausiliarie, distinte dalle prime, perciò prestate legittimamente. La differenza tra centralizzazione della committenza e committenza ausiliaria è nota a tutti. Nel primo caso, la Centrale di committenza acquista per conto terzi e si sostituisce alla Stazione appaltante. Nel secondo caso, affianca e supporta la Stazione appaltante erogando una serie di servizi ausiliari, secondo il principio di sussidiarietà, da sempre cifra distintiva dell'azione ASMEL, ormai diffusa in ogni parte d'Italia, urtando la suscettibilità di ANCI che da anni tenta invano di contrastarla. Il TAR Salerno, invece, ha dedicato ampia e articolata trattazione sulla questione sulla scia dell'orientamento costante assunto dalla magistratura in tutti questi anni e che può ben essere sintetizzato con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7558/2020 che definisce ASMEL Consortile «centrale di committenza per la sola gestione della procedura di appalto. Si tratta di attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, e specificamente della gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, ai sensi del n. 4 della citata disposizione». Come poi confermato dalle Sentenze sempre del Consiglio di Stato 1843/2021 e 3455/2021, e – da ultimo – dal TAR Campania n. 1320 del 25 febbraio scorso. In sostanza, si conferma quanto ben noto ai 1632 Soci della Consortile, che in tutti questi anni hanno affidato servizi ausiliari alla loro partecipata e per i quali la stessa ANAC non ha mai trovato alcunché da obiettare e alcun problema per il rilascio dei CIG e per la gestione delle comunicazioni di gara fino a tutta la fase esecutiva. Sulla questione del corrispettivo a carico dell'aggiudicatario, invece, il Giudice ha confermato l'inversione di tendenza rispetto alla precedente Sentenza 3042/2014 del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto la piena legittimità del corrispettivo e aveva costituito il precedente giuridico cui ASMEL Consortile ha fatto costantemente rinvio in questi anni. Il Collegio, confermando la Sentenza n. 3538 del 6 maggio scorso ha ritenuto che la ratio del divieto di imputazione del corrispettivo all'aggiudicatario introdotto dall'art. 41, comma 2-bis del Codice per l'uso della piattaforma vada inteso in via estensiva applicabile anche agli altri servizi ausiliari. Ma in linea con le precedenti Sentenze n. 2276/2021 e n. 3173/2020 del Consiglio di Stato, ha stabilito che la violazione di questo divieto non inficia la regolarità della gara e ha annullato solo la clausola del disciplinare con l'obbligo di corrispettivo in capo all'aggiudicatario. Alla luce del nuovo orientamento maturato in seno al Consiglio di Stato, l'Assemblea dei Soci di Asmel Consortile già dal 6 dicembre scorso si è espressa per il superamento della modalità di imputazione a carico dell'aggiudicatario a favore dell'imputazione dei costi direttamente sul Quadro Economico. Si tratta di una modalità di imputazione in linea con gli orientamenti ANAC e AGCM, oltre che con le disposizioni del Codice, della Direttiva 24/2014/EU ed è stata sempre pacificamente riconosciuta come rendicontabile sui finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Infatti, nel rispetto di questa modalità di imputazione, i soci Asmel Consortile si avvalgono della loro Centrale di committenza per le gare PNRR in conformità all'obbligo ex art. 37 co. 4 del Codice, ripristinato dall'art. 52 co. 1.2, DL n. 77/2021, conv. in L. 108 del 2021.