17/07/2019
Ovviamente, ASMECOMM, forte di 3.800 gare al suo attivo, è diventato il primo bersaglio. La Centrale, in questi anni, ha affrontato e superato ben altri avversari. Anche in questo caso, non si è sottratta rappresentando che la legittimità in questione non è frutto di propria interpretazione, ma di pronunce conformi di Consiglio di Stato (3042/2014) e ANAC (53/2015). Il primo che ha anche precisato che le ditte non subiscono aggravi di costo, potendo compensare i corrispettivi con pari riduzione del ribasso d'asta.
Ad aprile 2017, è stato aggiunto, poi, il comma 2bis all'art. 41 del Codice con divieto di corrispettivi relativi alla gestione delle piattaforme telematiche e ASMECOMM si è adeguata rendendo gratuiti i servizi telematici. ANCE crea, dunque, confusione quando sostiene che ASMECOMM chiede corrispettivi per le piattaforme.
Peggio, aggiunge a confusione anche il FALSO, affermando che il TAR di Lecce avrebbe dichiarato illegittimi i corrispettivi richiesti dalla Centrale. Per questo motivo è stata prontamente querelata da ASMECOMM con ampia facoltà di prova.
In realtà, il TAR aveva emesso una semplice Ordinanza di sospensiva, presentata come Sentenza. Ovvio che nella Udienza di merito, il tema andrà discusso anche alla luce delle pronunce di cui sopra e della documentazione specifica sulle attività della Centrale.