16/06/2016
Non è valida la notifica del ricorso eseguita presso l’ufficio pubblico ove il destinatario dell’atto presta servizio, se il relativo plico viene consegnato a un collega, piuttosto che nella “sue mani proprie”. Invero «la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all’ufficio” si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato».
>> Qui Sentenza Cds Sez. V n.2368 del 15/06/2016