Onore al Comune di San Giovanni in Fiore Nella Relazione annuale dell’Autorità Anticorruzione, presentata la settimana scorsa in Parlamento, trova spazio una sintesi dell’istruttoria sulla gara per il servizio rifiuti del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), nel lontano gennaio 2016

13/06/2019

Nella Relazione annuale dell’Autorità Anticorruzione, presentata la settimana scorsa in Parlamento, trova spazio, a pag. 204, una sintesi dei risultati dell’attività istruttoria sulla gara per il servizio rifiuti indetta dal Comune di San Giovanni in Fiore (CS), nel lontano gennaio 2016. Una sintesi in 25 righe di una delibera, la n. 1123 del novembre 2018, lunga 13 pagine, con la quale ANAC tiene a far sapere di aver contestato, a Comune e Centrale di committenza, nientemeno che la violazione dell’art. 23 della Costituzione, pur sapendo perfettamente che il Consiglio di Stato si è già espresso sul punto, escludendo detta violazione. Trova il modo per ribadire che è meglio scegliersi una Centrale di committenza diversa da Asmecomm! E contesta pure una presunta violazione degli obblighi di trasparenza e par condicio. Nel clima di “caccia alle streghe” imperante, il RUP aveva pensato bene di spingersi ben oltre detti obblighi. Insomma, becco e bastonato. L’istruttoria era stata aperta a seguito di un esposto presentato da due Parlamentari Nesci e Parentela, poi querelati da Asmecomm. L’Autorità giudiziaria, ritenendo vi fossero i presupposti per procedere a loro carico per il reato di diffamazione, ha chiesto l’autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati, che però l’ha negata in data 11.4.2019. La stessa delibera ANAC ha certificato, nei fatti, l’assenza di alcunché di sanzionabile. Dunque la Relazione nulla toglie e nulla aggiunge sul piano giuridico. Però, l’Autorità ha mostrato ancora una volta di sapersi muoversi con l’eleganza di un elefante in una cristalleria. Ma procediamo con ordine, seguendo le argomentazioni esposte in Relazione da ANAC.
1. Si ribadisce che le attività di committenza ausiliaria, come la prestazione della piattaforma digitale Asmecomm, possono essere fornite anche da associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da amministrazioni dello Stato o enti pubblici territoriali. Invece di fare i complimenti (a gennaio 2016 non vigeva l’obbligo di gare telematiche, introdotto il 20 ottobre 2018), si ribadisce un concetto senza senso. ANAC non può non sapere che Asmecomm era costituita solo da enti pubblici territoriali. Esistono pur sempre le visure camerali! L’Autorità si comporta come quel papà, che, non essendo riuscito a provare i “facili costumi” della fidanzata del figlio, non trova argomenti per opporsi al fidanzamento e si rifugia nel ribadire: ci sono anche tante altre ragazze. La fidanzata in questione è la Centrale di committenza promossa da ASMEL, in arte “Asmecomm”, raggiunta, nel 2015, da una pronuncia ANAC, secondo cui avrebbe operato “sine titulo”. Aveva, però, continuato imperterrita a fornire servizi ausiliari ai Soci, e questi ultimi avevano avuto l’impudenza di impegnare, all’unanimità, la Centrale a portare ANAC in Tribunale, in tutti i gradi di giudizio, fino alla Corte di Giustizia europea. Imperdonabile! L’atteggiamento dell’Autorità, si intende. Primo, perché la fornitura della piattaforma rientra tra i servizi ausiliari (non colpiti dall’anatema), secondo, perché ANAC non può non sapere che, all’epoca dei fatti, non esistevano altre forme associative in grado di fornire piattaforme digitali. Terzo, se anche fossero esistite, il Comune sarà pur libero di decidere, nel rispetto della norma, a quale forma aggregativa aderire!

2. Secondo l’articolo 23 della Costituzione, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, ogni prestazione patrimoniale imposta dalla stazione appaltante deve trovare il proprio fondamento nel vigente dettato legislativo, con la conseguenza che non esistono disposizioni legislative che abilitano le stazioni appaltanti a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d’appalto. Una lezione, espressa in forma un po’ traballante, ma chiara. E imperdonabile, perché la norma in questione esiste, eccome! E ANAC la conosce talmente bene da averla richiamata, espressamente, con il Parere 140/2012, per dichiarare la legittimità della commissione imposta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige! Asmecomm si ritiene, perciò, autorizzata e la applica anch’essa. Ma, apriti cielo, dalle colonne dell’Espresso, a marzo 2014, scopre che CONSIP minaccia un ricorso alla Corte Costituzionale per violazione dell’art. 23 di cui sopra. La Centrale monopolista nazionale si rifà ad una sfilza di 11 (legge 111/11 art. 11, comma 11) che autorizza CONSIP a imporre questo pagamento. Insomma, la norma è mia e la gestisco io. Quattro mesi dopo, ANAC si allinea cambiando posizione e contestando ad Asmecomm la legittimità dell’imposizione della commissione. ANAC, però, non può non sapere che in Italia, non sono ammesse norme “ad personam”, e giurisprudenza consolidata ha sempre legittimato i comportamenti “in analogia”. Nel frattempo, la disputa approda in Consiglio di Stato, che dà ragione ad Asmecomm e sentenzia che il contrasto all’art. 23 è infondato perché la commissione non grava sulla generalità dei concorrenti ma sul singolo aggiudicatario. A dicembre successivo, ANAC, perciò, si adegua cambiando nuovamente posizione. Asmecomm ottiene Audizione presso il Consiglio ANAC ed è lo stesso Presidente Cantone ad esprimersi in favore della Centrale, in ragione della Sentenza. Neanche due mesi e ANAC cambia ancora posizione accogliendo il “grido di dolore” di Consip, e trasmettendo a Governo e Parlamento l’Atto di segnalazione n. 3 del febbraio 2015 per sollecitare un intervento legislativo con cui sia espressamente previsto il divieto, salvo diversa previsione di legge, di porre le spese di gestione della procedura – siano esse riferite all’utilizzo di piattaforme elettroniche (anche in ASP) ovvero alla stipula di convenzioni – a carico dell’aggiudicatario. Insomma, un divieto “extra omnes”, facendo salva la sfilza di 11. Chapeau! Nell’aprile successivo, cambia ancora posizione con una delibera ANAC favorevole alla commissione e silenzio fino a gennaio 2016, quando viene indetta la gara in questione, che si trova a godere del ciclo favorevole alla commissione e non può essere contestata quando il ciclo diventa sfavorevole. Ad aprile 2017, il Parlamento accoglie finalmente la segnalazione ANAC. Ma solo in parte. Viene introdotto espresso divieto di porre a carico dell’aggiudicatario i costi delle piattaforme, ma salta la parte sottolineata, palesemente “ad personam” di Consip. Uno smacco per quest’ultima. Doppio smacco per ANAC, che, non solo non è riuscita a placare il grido di dolore di Consip, ma, di fatto, ha frenato la diffusione delle piattaforme digitali. Esse rappresentano un autentico antidoto al malaffare (molto più incisivo delle norme anticorruzione), e avevano cominciato ad affermarsi, proprio grazie a quella commissione, che ANAC ha voluto bloccare. 
Malgrado l’anno dopo, il 20 ottobre 2018, sarebbero divenute obbligatorie in virtù di una norma di derivazione europea. La delibera 1123/2018 aveva, in chiusura, concesso 45 giorni per far conoscere quali provvedimenti si intendevano adottare per rimuovere le criticità rilevate. Difficile adempiere a questa sovrana concessione, a tre anni di distanza dal misfatto. Bisognerebbe negare l’utilizzo, della piattaforma Asmecomm per adempiere a quanto ribadito al punto 1. E soprattutto restituire la commissione all’aggiudicatario. Con la conseguenza che anche gli altri chiederebbero di essere rimborsati. Sarebbe dunque necessario rispondere affermativamente a quelli che hanno pagato quando il ciclo era sfavorevole alla commissione. E rispondere picche a quelli che hanno pagato con ciclo favorevole. Con 3600 gare espletate sulla piattaforma Asmecomm, sarebbe necessario un Arbitro (ANAC?) per dirimere le prevedibili migliaia di contenziosi. Asmecomm ha preferito (osato) portare ANAC in Tribunale.

3. La proroga dei termini di presentazione delle offerte e la modifica degli elementi del bando di gara devono essere ripubblicati, ricorrendo alle stesse forme e modalità di pubblicazione richieste per l’indizione della procedura concorsuale… una qualunque modifica del bando di gara … non può ritenersi sottratta all’obbligo di un’ulteriore pubblicazione, con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento. I fatti. Dopo la pubblicazione della gara, erano stati fatti rilevare errori di calcolo, nella definizione dell’importo posto a base di gara. Venivano corretti puntualmente ma restava inalterato l’importo, oltre che i requisiti di partecipazione. Ergo, come è noto a tutti, non ricorrevano gli estremi per una ripubblicazione del bando. E nemmeno quelli per la concessione di una proroga nella scadenza del bando. I concorrenti iscritti sulla piattaforma erano tutti avvertiti in tempo reale e tanto basta. In considerazione dell’imperante clima di sospetto su tutti e su tutto, si è deciso, però, di ripubblicare per non correre il rischio che qualche Pierino potesse contestare scarsa trasparenza. Altro che fuga dalla firma, nuove firme per la ripubblicazione con il rischio di incappare in qualche contestazione sulla linearità sulla ripubblicazione. Infatti, ANAC non si è fata pregare. Come darle torto, la paghiamo per questo. La prima pubblicazione era avvenuta su quattro quotidiani e sei siti telematici. La proroga/modifica era stata pubblicata su due quotidiani e cinque siti telematici. Due ed uno in meno rispettivamente. E dunque ANAC fischia il fallo, perché la procedura è lesiva dei principi generali di trasparenza, pubblicità, libera concorrenza e parità di trattamento. Non si è accorta che, semmai, si è trattato di due quotidiani e cinque siti telematici in più: Il Comune non era obbligato ed ha agito ad abundantiam. Va anche detto che, come tutti sanno, ANAC per prima, questi obblighi di pubblicazione rappresentano inutili appesantimenti burocratici, per usare una sua espressione. Nessun operatore economico guarda i giornali per aggiornarsi sulle gare bandite o prorogate. Tutti si tengono aggiornati in rete. E in rete non è necessario pubblicare su tanti siti. Ne basta uno e immediatamente tutti gli interessati vengono aggiornati. Ci sono fior di piccoli “google” che provvedono. Per non parlare dei “quadratini” pubblicati sui giornali, che non servono a nessuno, se non ai loro sempre più magri bilanci. Ma questi sono aspetti sostanziali ed ANAC se tiene alla larga. Quanto ai principi di diritto da essa invocati, va allora detto che, come ANAC sa bene, la legge prevede espressamente che la criticità (così si esprime) di cui sopra è superata quando, come nel caso in esame, nei termini di legge, nessuno si è lamentato o presentato ricorso. Tanto vero, che ANAC nulla ha eccepito rispetto all’aggiudicazione, ormai avvenuta, ed alle attività ormai avviate da lunga pezza. Bisogna che l’Autorità rifletta non una ma dieci volte prima di emettere provvedimenti con ricadute tanto pesanti su chi opera sul campo. In questo caso, ha ottenuto come unico risultato tangibile un’inutile sollevazione di scudi da parte di opposizioni e media. Con proclami e pressioni su sindaco e amministrazione perché si esprimessero su quali provvedimenti intraprendere (in primis verso i funzionari) a “seguito della bocciatura ANAC”. Gli addetti ai lavori, pubblici o privati, chiedono solo regole chiare e certe, senza interpretazioni a go-go. Il “bigottismo interpretativo”, poi, cozza contro quanti, in perfetta buona fede, devono realizzare fatti, servizi, lavori e invece sono continuamente in tensione perché non si sa mai cosa aspettarsi. Cosa avrebbe dovuto fare il Sindaco, rescindere un contratto stipulato da oltre due anni? Sanzionare i dipendenti che pure si erano preoccupati di ripubblicare gli atti concedendo anche una proroga? Invece di lamentarsi della “fuga dalla firma”, ANAC dovrebbe ponderare bene i propri atti, a volte emanati con disinvoltura eccessiva, che causa scoramento e incertezza. Altrimenti si finisce per mettere in discussione la stessa autorevolezza dell’Autorità.

Qui la Circolare

 

torna all'inizio del contenuto
Questo sito web utilizza i cookie
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.