24/02/2025
Il TAR Lazio con la Sentenza del 7 febbraio us ha accolto il ricorso di ASMEL Consortile, annullando la delibera ANAC n. 195/2024 che l’aveva sanzionata, sospendendone l’iscrizione nell’Elenco degli Enti qualificati. Il Giudice ha riconosciuto che ASMECOMM non ha commesso alcun artifizio nella richiesta di qualificazione e che l’Autorità non poteva pertanto sanzionarla e sospenderla in applicazione dell’art. 63, co. 11 del Codice Appalti. Di fatto, la sentenza conferma la correttezza di ASMEL e smonta le proditorie accuse mosse da ANAC.
L’Autorità invece ha presentato la Sentenza come una vittoria su tutta la linea, avendo il Giudice accolto la propria tesi sulla struttura societaria che sarebbe inadeguata a caratterizzare ASMECOMM a pieno titolo come Centrale di committenza. Non si accorge che si tratta di un passo indietro di 10 anni, che però nulla toglie alla nostra operatività.
Infatti, proprio ad aprile 2015, ANAC tuonò che ASMEL Consortile non avrebbe posseduto i requisiti per svolgere attività di committenza in nome e per conto di altri Enti. Non ci fermammo allora e non ci fermiamo oggi. Continuiamo a svolgere l’attività come committenza ausiliaria. Allora bandiva la gara e prendeva il CIG il Comune. Oggi bandisce la gara e prende il CIG uno dei 770 Soci ASMEL che ANAC ha inserito tra gli Enti qualificati. Tutti i servizi di committenza, nessuno escluso sono garantiti da ASMEL Consortile, allora come oggi. Solo che oggi i servizi sono aumentati a dismisura e con il nuovo Codice, il cui primo articolo esalta il principio del risultato, la nostra credibilità aumenta e non altrettanto può dirsi di ANAC. La Sentenza, infatti, ha smontato platealmente le insinuazioni pretestuose che non dovrebbero trovare spazio su carta intestata Anticorruzione, rimarcando urbi et orbi la nostra correttezza. Quanto ai formalissimi e ai cavilli agitati da ANAC e accolti dal Giudice, sono riferibili a interpretazioni leguleie della vecchia normativa, mentre il nuovo Codice legittima a svolgere l’attività di committenza tutte le stazioni appaltanti purché iscritte nell’Elenco degli Enti qualificati. E definisce Stazione appaltante, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.
Dunque, continuiamo la nostra attività esattamente come abbiamo fatto nel 2015. Da allora, la base associativa è cresciuta a dismisura nonostante il clamore generato da una vertenza con un’Autorità che godeva di ben altra autorevolezza. Oggi accogliamo la Sentenza sotto i migliori auspici certi che con un Codice imperniato sul principio del risultato sarà agevole vedere accolte le nostre ragioni in appello. Nel frattempo, continuiamo, come nel 2015, garantendo a 360 gradi l’erogazione dei nostri servizi di committenza.
Nel webinar del 28 febbraio l’avvocato L. Lentini e il Segretario generale Asmel F. Pinto affrontano la compliance normativa di Asmel Consortile dopo la sentenza Tar Lazio n. 2878/2025 e le modalità operative di raccordo con i soggetti qualificati della rete associativa per la gestione integrale delle gare sopra e sottosoglia degli enti soci e convenzionati.