12/01/2022
Le modifiche riguardano le prove scritte dei concorsi indetti da Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e dai loro enti strumentali, che saranno confezionate a misura di tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (Dsa). O per meglio dire potranno essere sostituite con un colloquio orale o ridisegnate utilizzando strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, o anche introducendo un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove. Le amministrazioni prevedono dunque, nei bandi di concorso, adeguate misure e la mancata adozione di tali misure comporta la nullità dei bandi.
Nella domanda di partecipazione il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento dovrà fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessità, documentata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Asl di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Gli strumenti compensativi ammessi sono, ad esempio: programmi di video scrittura con correttore ortografico o il dettatore vocale, nei casi di disgrafia e disortografia; programmi di lettura vocale, nei casi di dislessia; la calcolatrice, nei casi di discalculia; ogni altro ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla commissione giudicatrice. I tempi aggiuntivi concessi ai candidati non devono eccedee il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
Consulta qui il Decreto del Ministero della Funzione Pubblica