Linee Guida ANAC: il Consiglio di Stato segnala le prime criticità Il Consiglio di Stato ha reso noto il parere sulle linee guida del Codice dei contratti pubblici concernenti il Rup, l’offerta economicamente più vantaggiosa e i servizi di architettura ed ingegneria

05/09/2016

La Commissione Speciale del Consiglio di Stato con parere n.1767 del 02/08/2016 ha analizzato il contenuto dei documenti attuativi del Codice Appalti trasmessi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, relativi ai compiti e ai requisiti del responsabile unico del procedimento, all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
La Sezione ha precisato che tali provvedimenti non hanno valenza di norma «ma sono atti amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, sia pure connotati in modo peculiare».
A)In relazione alle Linee guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa, il Consiglio, criticando l’impostazione minimale adottata dall’Autorità, le considera «un insieme di istruzioni operative indirizzate alle stazioni appaltanti e finalizzate, perlopiù, ad offrire alle amministrazioni aggiudicatrici formule e metodi, di natura tecnico-matematica, sulla valutazione delle offerte e sull’assegnazione di un punteggio numerico». L’atto infatti «non fornisce alle stazioni appaltanti raccomandazioni operative puntuali, ma si limita a chiarire alcuni aspetti applicativi dell’art. 95 del Codice appalti». Diversamente «sarebbe opportuno che l’Anac guidasse, mediante raccomandazioni che resterebbero comunque non vincolanti, l’esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti».
B) In relazione alle Linee guida sui compiti del Responsabile del procedimento, l’Organo contesta «l’ambiguità della natura» delle stesse, atteso che reputa «più corretto distinguere i compiti specifici del Rup, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del Rup con il progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 e le indicazioni di carattere generale in materia di Rup, ai sensi dell’art. 213, comma 2». La Sezione sottolinea poi l’esigenza « di approfondimento di alcune argomentazioni, quali:

  • la compatibilità delle funzioni del Rup e quelle di Commissario di gara e di Presidente della commissione giudicatrice
  • la definizione corretta delle soglie di rilevanza comunitaria in coerenza con il codice e le direttive comunitarie
  • i casi in cui il Rup può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione del contratto
  • la possibilità dell’introduzione di un’ulteriore ipotesi di non coincidenza soggettiva fra il Rup e direttore dell’esecuzione».

C) Infine, in relazione alle linee sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, viene sottolineato come le stesse intervengono solo a colmare alcune lacune venutesi a creare nel passaggio alla nuova disciplina, costituendo innanzitutto uno strumento di ricognizione normativa» svolgendo «la fondamentale funzione di atto di indirizzo generale, al fine di delimitare una cornice della discrezionalità della committenza pubblica, con l’obiettivo di aumentare i livelli di trasparenza ed imparzialità della stazione appaltante».

Qui Parere n.1767 del 02/08/2016

 

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