30/11/-0001
Busta telematica: giusto escludere chi marca in ritardo
Con sentenza n. 4050 del 3 ottobre 2016, il Consiglio di Stato (III Sezione) ha respinto il ricorso di una ditta che contestava le modalità di gestione per fasi della gara telematica. Come chiarito dal Collegio ‹‹ciò che caratterizza le gare telematiche rispetto ad una tradizionale gara d’appalto è l’utilizzo di una piattaforma on-line di e-procurement e di strumenti di comunicazione digitali (firma digitale e PEC), che di fatto rendono l’iter più efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte. Le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte: la firma digitale garantisce infatti la certezza del firmatario dell’offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l’univocità della stessa.›› Il sistema della “© busta telematica”, disponibile anche sulla piattaforma ASMECOMM, consente di differenziare la tempistica di marcatura della busta e quello di caricamento ed esame della stessa, al fine di affidare la conservazione della busta allo stesso concorrente fintanto che la Commissione non si insedi per esaminarle. Tale procedura certificata garantisce la piena trasparenza e tracciabilità, purché l’apposizione della firma e marcatura temporale sia effettuata inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, ‹‹i sistemi provvedono, infatti, alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura: l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.››