14/06/2016
Nella procedura di gara per l’affidamento in concessione di servizi, da aggiudicarsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è illegittima la nomina di una Commissione esterna, laddove «siano presenti nella P.A. appaltante funzionari in grado di espletare le funzioni di commissario». Il Consiglio di Stato Sez. V nella sentenza n. 2522 del 13/06/2016, affronta il caso chiarendo che «anche in assenza di un espresso richiamo nel bando, sono applicabili le disposizioni di cui all’art 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice) e comma 10 (relativo ai tempi di nomina della commissione) del Codice dei contratti pubblici, in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento». Inoltre «la stessa regola di principio deve intendersi valere anche per la disposizione di cui all’art. 84, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, atteso che tale scelta del legislatore di ricorrere in via prioritaria nell’ambito della stessa Amministrazione e soltanto ove ricorrano particolari condizioni e, nei casi tassativamente previsti, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, di nominare commissari esterni, è giustificata dalla finalità di contenimento dei costi, che impone un criterio di sussidiarietà nella nomina di consulenti esterni». Invero «tali finalità è evidentemente comune sia agli appalti di servizi sia alle concessioni di servizi, rendendo pertanto indifferente, ai fini della valutazione di tale motivo d’appello, l’appartenenza della presente procedura di affidamento all’una o all’altra categoria».
Nella fattispecie, il Collegio non ritiene applicabile «l’art. 282, comma 2, del Regolamento su contratti pubblici (D.p.r. n. 207-2010), posto che tale norma stabilisce soltanto che è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di contratti di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b) ovvero nel caso di servizi o forniture di importo superiore a 1.000.000 di euro». Invero «il citato art. 84, comma 8, cui il citato art. 282, comma 2, del Regolamento su contratti pubblici rinvia espressamente, prevede (“negli altri casi previsti dal regolamento”, appunto) che si possa ricorrere a Commissari cd. esterni, soltanto nel caso in cui “ricorrono esigenze oggettive e comprovate».
Pertanto «anche volendo ritenere non applicabile il presupposto fondamentale del previo riscontro dell’assenza di adeguate professionalità all’interno dell’Amministrazione, nel servizio oggetto della procedura di gara in esame, in quanto di importo superiore a 1.000.000 di euro, ex art. 282, comma 2, D.p.r. n. 207-2010, occorrerebbe pur sempre indicare le esigenze oggettive e comprovate che hanno indotto l’Amministrazione a ricorrere a Commissari esterni». Tali esigenze non sono state in concreto riscontrate, il che determina che la nomina di risorse esterne debba ritenersi « certamente illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione».
>> Qui Sentenza Cds Sez. V n. 2522 del 13/06/2016