Servizio Supporto riscossione non serve l’iscrizione all’Albo Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di supporto alla riscossione dei tributi, non è necessaria ai fini partecipativi l’iscrizione all'Albo nazionale dei concessionari, ex artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/1997 .

Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di supporto alla riscossione dei tributi, non è necessaria ai fini partecipativi l’iscrizione all'Albo nazionale dei concessionari, ex artt. 52 e 53 del D. Lgs.  n. 446/1997, atteso che nell’esecuzione di tale appalto non è previsto il «maneggio di denaro pubblico». Nella fattispecie, l’oggetto dell’appalto riguardava l’attività di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie e non anche la gestione ex se del servizio, pertanto non ha trovato accoglimento l’eccezione relativa alla mancata iscrizione delle impresa nel citato Albo. In materia, il  Consiglio di Stato Sez V con sentenza n. 380  del 31/01/2017 ha stabilito che «il requisito di cui agli artt. 52 e 53 d.lgs. n. 446 del 1997 (e la inerente garanzia di affidabilità patrimoniale che esso sottende), in tanto si giustifica, in quanto oggetto dell'affidamento sia il maneggio del denaro di pertinenza dell'ente pubblico che contraddistingue la posizione dell’agente (o concessionario) della riscossione delle entrate». Ne consegue che  «mancando l’attribuzione del maneggio del denaro pubblico, il requisito in questione non solo non è necessario, ma la sua eventuale previsione da parte del bando, risulterebbe illegittima, perché irragionevole e sproporzionata».

A tale conclusione lo stesso Collegio è giunto, richiamando un precedente orientamento reso dalla  Sez. V (sentenza n. 1421/2014), laddove viene chiarito che in tali affidamenti «il servizio posto a gara non comporta per l’appaltatore il “materiale introito (…) delle somme dovute all'ente”, ai sensi dell’art. 180 t.u.e.l. » deve quindi ritenersi illegittima la clausola della lex specialis che impone l’iscrizione nell’albo dei concessionari, trattandosi di un requisito «non congruente con l’oggetto del contratto posto a gara». Infine «tale sproporzione emerge dal disposto dell’art. 52 del citato d.lgs. n. 446/1997, il quale impone di ricorrere ai predetti concessionari “qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate” (comma 2, lett. b, n. 1). Ne consegue che, alla stregua della norma da ultimo richiamata, in tanto si giustifica il requisito in questione e le inerenti garanzie di affidabilità patrimoniale, in quanto oggetto dell’affidamento sia il maneggio del denaro di pertinenza dell’ente pubblico che contraddistingue la posizione dell’agente (o concessionario) della riscossione delle entrate».

Qui Sentenza Cds Sez. V n. 380 del 31/01/2017

Qui Sentenza Cds Sez.  V n. 1421 del 24/03/2017

 

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