Requisiti di partecipazione: fa fede il CEL Nelle procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici, è legittima l’esclusione delle ditta che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, abbia dichiarato genericamente di aver eseguito lavori per la categoria richiesta dal ba

Nelle procedura di gara per l’affidamento di lavori pubblici, è legittima l’esclusione delle ditta che, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, abbia dichiarato genericamente di aver eseguito lavori per la categoria richiesta dal bando senza disporre del Certificato di Esecuzione dei Lavori. Infatti, tale lacuna non  «può essere colmata ex post mediante soccorso istruttorio attuato dalla stazione appaltante». Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n.6135 del 28/12/2017, ha  affrontato la questione sollevata precisando che nella fattispecie, in sede di valutazione della documentazione amministrativa, la S.A. aveva richiesto all’aggiudicataria di colmare la dichiarazione resa, comprovando “l’esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS7 con gli importi previsti nel bando di gara”. Di contro, la ditta, a comprova dei requisiti posseduti, aveva presentato un certificato di data successiva al termine di presentazione delle offerte ma riferito a lavori eseguiti in precedenza che avrebbe consentito alla stessa di raggiungere l’importo di fatturato richiesto dal bando. Tuttavia, nel caso di specie, alla richiesta di sanatoria, è seguito «non già una mera specificazione della domanda di partecipazione, con l’indicazione della quota parte dei lavori già elencati riferita alla categoria OS7, ma una vera e propria integrazione della stessa, con l’introduzione di un requisito mancante, rappresentato dai lavori non dichiarati in precedenza». A parere del Collegio, l’impresa andava esclusa «essendo preclusa l’integrazione della domanda di partecipazione in esito del soccorso istruttorio attuato dalla stazione appaltante»..

Qui Sentenza Ad. Pl. n.8 del 20/07/2015

Qui Sentenza Cds Sez. V n. 6135 del 28/12/2017

 

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