Project Financing e Rischio Imprenditoriale Nel project financing, l'ente appaltante che autorizza l'acquisizione da parte di una sua partecipata di quote di capitale della società di progetto deve essere condannato al risarcimento del un danno erariale ...

Nel project financing, l'ente appaltante che autorizza  l'acquisizione  da parte di una sua partecipata di quote di capitale della società di progetto   deve essere  condannato al risarcimento del un danno erariale . Nella  procedura di gara per l'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione di un'infrastruttura di trasporto rapido di massa, per il collegamento tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria,  le quote della società di progetto   venivano  acquisite da altra   società ,  interamente pubblica e partecipata in maggioranza dallo stesso Ente appaltante. Nello specifico detta  partecipata, che avrebbe dovuto seguire la gestione del trasporto pubblico locale nel collegamento suddetto, non rientrava tra i soggetti facenti parte del consorzio vincitore della gara. La Corte dei Conti sezione giurisdizionale regione Emilia Romagna , nella sentenza  n. 113 del 23/05/2017 ha dichiarato la illegittimità della delibera di giunta con cui il Comune, socio di maggioranza, autorizzava la partecipata ad entrare nel capitale della società di progetto e, quindi,  a subentrare all'aggiudicatario nel rapporto concessorio per l'esecuzione delle prestazioni affidate in sede di gara. La Corte  ha  precisato che "il project financing é un sistema di realizzazione di lavori pubblici attraverso l'opera e il finanziamento privato. La sua peculiarità consiste nella possibilità, per l'attività economica finanziata, di produrre flussi di cassa positivi sufficienti a coprire i costi operativi, tali da garantire al privato promotore dell'iniziativa la restituzione dei prestiti contratti per la realizzazione del progetto e un certo margine di profitto ". In particolare "per il raggiungimento dell'obiettivo, è prevista normalmente la creazione di una società di progetto avente come oggetto sociale esclusivo la realizzazione del progetto stesso. Questo consente l'isolamento economico-finanziario dell'iniziativa rispetto alle altre attività dei partner coinvolti." Nella fattispecie, però, l'intromissione della partecipate nell'esecuzione dell'appalto  ha determinato il trasferimento  sulla stessa del rischio imprenditoriale " e, in ultima istanza, sulla finanze comunali". La Corte ha dunque concluso stabilendo che nel caso esaminato " il Comune avrebbe potuto semplicemente affidare in house il servizio alla propria società (..) senza gli oneri, per quest'ultima, derivanti dall'acquisizione delle quote del capitale della società di progetto."

Qui Sentenza n.113 del 23/05/2017

 

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