Prezzo più basso, l’offerta unica ai fini dell’anomalia Nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è dato dal prezzo più basso, ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte, la Stazione appaltante «deve considerare come “unica offerta” tutte quelle caratterizzate dal mede

Nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione è dato dal prezzo più basso, ai fini del calcolo della soglia di anomalia delle offerte, la Stazione appaltante «deve considerare come “unica offerta” tutte quelle caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino “al margine delle ali”, sia se si collochino “all'internodi esse». Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con sentenza n.5 del19/09/2017, ha reso una definitiva interpretazione circa la portata delle disposizioni contenute negli artt. 86 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 121, comma 1, del Dpr. n.  207/2010, dei quali non  vi è una diretta corrispondenza nel nuovo Codice  Appalti, ma che trovano di fatto spazio applicativo nell’ambito di tali tipologie di  procedure. In particolare,la Sezione ha chiarito che:«il comma 1 dell’articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse». Ugualmente «il secondo periodo del comma 1 del D.p.r. 207 del 2010 (secondo cui “qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse».

Qui Sentenza Aduna Pl. n 5 del 19/09/2017

 

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