Oneri di Sicurezza pari a Zero

Nelle gare d’appalto aperte, è illegittima l’esclusione predisposta dalla Stazione Appaltante nei confronti del concorrente che abbia presentato un’ offerta economica,  nella quale l’importo degli oneri per la sicurezza aziendale è stimato pari a zero. In particolare, nella gara per l’affidamento del servizio di accostamento delle lingua tedesca ed Inglese nei nidi comunali, l’impresa concorrente veniva estromessa dalla gara, poiché aveva indicato nella  voce relativa ai costi “interni”, un valore pari a zero. Invero, tale scelta scaturiva dalla considerazione che per un servizio di ordine intellettuale, quale quello oggetto di appalto, la cui esecuzione si sarebbe svolta nei locali degli istituti ove vige la copertura assicurativa dell’INAIL per tutti gli infortuni ivi occorsi, il dato pari o zero non appariva incongruo. In materia, il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n.223 del 21/01/2017, ha precisato in primis che  «le offerte presentate in una procedura di affidamento di contratti pubblici devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, anche superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto con tali offerte». Invero,  allorché nella voce relativa agli oneri aziendali l’impresa inserisca un importo  pari a zero «sebbene tale indicazione sia di ordine negativo, nel senso che nessuna spesa la concorrente sosterebbe per questa voce, ogni questione di verifica del rispetto dei doveri concernenti la salute e sicurezza sul lavoro si sposta dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione».

Il discusso tema dell’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza è stato ampiamente trattato da diverse  Sezioni del  Consiglio di Stato. In particolare, l’Adunanza Plenaria, con le  sentenze  n. 3/2015 e 9/2015, ha cristallizzato il principio della necessità di indicazione di tali oneri in sede di offerta, escludendo la possibilità di avviare il rimedio del soccorso istruttorio per ovviare ad eventuali omissioni incolpevoli dei concorrenti, in quanto tale strumento si risolverebbe in un’inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell’offerta».

Qui Sentenza Cds Sez. V n.223 del 19/01/217
Qui Sentenza Cds Ad. Ple. n. 3 /2015
Qui Sentenza Cds. Ad. Ple. n. 9/2015

 

Per informazioni vai alla sezione Contatti

torna all'inizio del contenuto
Questo sito web utilizza i cookie
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.