Omissione degli oneri di sicurezza ante Codice Appalti Nelle procedure d’appalto, indette precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. .n.50/2016, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali non determina l’esclusione automatica dell’impresa dalla procedura

Nelle procedure d’appalto, indette precedentemente all’entrata in vigore del D.lgs. .n.50/2016, la mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali non determina l’esclusione automatica dell’impresa dalla procedura, purché il prezzo indicato nell’offerta risulti congruo rispetto a parametri minimi stabiliti. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 30 del 09/01/2017 si è nuovamente pronunciato in materia di oneri di sicurezza, condividendo la precedente pronuncia resa dall’Adunanza Plenaria. In particolare, il Collegio ha adottato l’orientamento della sentenza n. 19/2016 che «pur mantenendo fermi i principi affermati nelle sentenze n. 3 e n. 9 del 2015, ne ha mitigato il rigore applicativo al ricorrere di alcune circostanze fattuali, che rendono l’automatica esclusione dell’impresa contrastante con i principi euro unitari della tutela dell’affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento, della non discriminazione, della proporzionalità e della trasparenza». A riguardo, il Consiglio ha ritenuto che «per le gare anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle ipotesi in cui l’obbligo di indicazione dei costi della sicurezza aziendale non sia stato specificato nella legge di gara e non sia contestato, dal punto di vista sostanziale, che l’offerta rispetti i costi minimi della sicurezza aziendale, l’esclusione della concorrente non possa essere disposta se non dopo che lo stesso sia stato invitato a regolarizzare l’offerta della stazione appaltante nel doveroso esercizio dei poteri del soccorso istruttorio». Tale interpretazione è stata confermata anche dalla ordinanza della Corte di Giustizia UE, C-140/16, in C-697/15 e in C-162/16, la quale ha affermato come nel settore degli appalti pubblici «il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, (…) devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro» laddove la previsione dell’ esclusione, in caso di mancato rispetto della prescrizione « non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti».

Qui Sentenza Cds Sez. III n.30 del 09/01/2017

 

 

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