Offerte Anomale e Taglio delle Ali Nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le offerte che in sede di verifica delle congruità, si rilevino anormalmente basse, per le quali si applica il cd. taglio delle ali, devono essere definitivamente escluse

Nelle procedure di gara in cui il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le offerte che in sede di verifica delle congruità, si rilevino anormalmente basse, per le quali si applica il cd. taglio delle ali, devono essere definitivamente escluse dalla gara, laddove la lex specialis richiami esplicitamente la clausola disposta dall’art. 97 comma  8 del D.Lgs. n. 50/2016. Si applica cioè in tali casi l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Il Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza n. 4803 del 17/10/2017, si è così pronunciato escludendo la possibilità da parte della Stazione Appaltante di riammettere tali offerte nella successiva fase per la determinazione della media percentuale dei ribassi e per il calcolo dello scarto medio aritmetico. In materia, il metodo di calcolo della c.d. soglia di anomalia prevede l’accantonamento di quelle offerte che «si collocano sui margini estremi del gruppo, così percentualmente definiti». Si presume, infatti, che le stesse proposte «possano corrispondere non tanto ad una reale intenzione di contrarre, quanto all'obiettivo di condizionare la determinazione della media stessa e dunque della soglia di anomalia (c.d. offerte di appoggio): per questa ragione di prevenzione di un'ipotetica turbativa esse sono prudenzialmente accantonate dal calcolo e dunque temporaneamente private di effetto, salva restando la loro successiva verifica, ai fini della effettiva esclusione dalla gara, rispetto al risultato del calcolo stesso». Il Collegio ha precisato, inoltre, che «la finalità della verifica dell’anomalia dell’offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi». L’amministrazione deve, infatti, aggiudicare l’appalto «a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore con l’aggiunta del normale utile d’impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato». Tale meccanismo risponde «all’esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al solo scopo di condizionare pesantemente le medie». Nel caso  però la amministrazione aggiudicatrice decida di applicare l’esclusione automatica delle offerte che non superino la verifica di congruità,  il taglio delle ali assume una «funzione correttiva» che  opera «sia sul versante del computo della media, sia del calcolo dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali». Nella fattispecie quindi «il reinserimento delle offerte “tagliate” nelle successive operazioni di calcolo si appalesa invece come contraria dello stesso fondamento di contrastare la turbativa degli incanti».

Qui Sentenza Cds Sez. VI n. 4803 del 17/10/2017

 

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