Indennità degli amministratori locali: sì al ricalcolo se i vecchi amministratori avevano rinunciato Le indennità di funzione degli amministratori previste per un importo inferiore rispetto ai limiti legali, possono essere ricalcolate in aumento, in applicazione del “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità

Le indennità di funzione degli amministratori previste per un importo inferiore rispetto ai limiti legali, possono essere ricalcolate in aumento, in applicazione del “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265”.

Nella fattispecie, l’ente ha presentato una richiesta di parere ai Giudici Contabili  relativa alla determinazione delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, nel particolare membri della Giunta comunale. La Corte dei Conti sezione di Controllo Regione Lombardia  con  deliberazione n. 382 del 21/12/2017 ha reso parere sulla questione ritenendo di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «essendo stata abolita dal 2008 la possibilità per gli enti di modificare autonomamente l'importo dell’indennità, le delibere contenenti eventuali riduzioni, superiori a quella fissate dalla legge, vanno intese come rinunce volontarie ad una parte dell'indennità, che non hanno alcuna influenza sull'ammontare della stessa per gli esercizi successivi». A riguardo, la Sezione delle Autonomie n. 35/2016 ha chiarito che «le indennità di funzione non possono essere soggette ad un congelamento rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (…) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base storica sulla quale rapportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali». Pertanto,  le indennità degli amministratori che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia normativamente stabilita possano essere rideterminate in aumento fino alla misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell’ente»; fermo restando «l’abbattimento percentuale previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  da applicarsi all'ammontare dell’indennità risultante alla data del 30 settembre 2005, secondo gli orientamenti più volte ribaditi dalla giurisprudenza contabile». Il Collegio ha  precisato, infine  che «l’aumento delle predette indennità entro i limiti sopra descritti, del resto, non potrà che decorrere dalla relativa deliberazione modificativa della precedente determinazione di riduzione legittimamente assunta dall’ente sulla base della volontaria rinuncia dei precedenti amministratori».

Qui Deliberazione n. 382 del 20/12/2017

Qui Deliberazione n. 278del 04/07/2012

 

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