Il Segretario è incompatibile con il ruolo di Amministratore Unico della Società partecipata È illegittimo il conferimento dell’incarico di amministratore unico di società in house al segretario comunale dell’ ente controllante. La Corte dei Conti della Lombardia ha decretato l’incompatibilità dei predetti ruoli apicali poiché «il seg

È illegittimo il conferimento dell’incarico di amministratore unico di società in house al segretario comunale dell’ ente  controllante. La Corte dei Conti della Lombardia ha decretato l’incompatibilità dei predetti ruoli apicali poiché «il segretario di un ente locale è in un rapporto organico o di servizio a tempo determinato con l’amministrazione» e dunque si determina l’inconciliabilità di tale funzione con quella di altra amministrazione, in applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013. Tale norma infatti stabilisce che «gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico, sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione o ente pubblico che conferisce l’incarico». A riguardo,  Anac con deliberazione  n. 232 del 01/03/2017,  ha dichiarato  pronunciandosi su una questione analoga «l’incompatibilità di cui al caso in questione è ulteriormente riconducibile alle disposizioni del nuovo d.lgs. n. 175/2016 recante il “testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale, all’art. 11, comma 8, dispone che “gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”». L’intento è di «evitare possibili conflitti di interessi (ed) inoltre , poiché il testo unico non fornisce alcuna possibilità di derogare al divieto, le ipotesi contemplate sono da intendersi tassative». Tali indicazioni, inoltre,  sono coerenti con le conclusioni cui è pervenuta anche la Corte dei Conti Valle d’Aosta nella deliberazione n.7/2017 secondo cui «la tassatività della previsione contenuta nell'art. 11 TU impone quindi che la stessa trovi applicazione immediata, tanto più che il comma 8 non si esprime nel senso che non possono essere “nominati” amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ciò che lascerebbe pensare a un divieto relativo a una futura nomina rispetto a quella in corso, bensì introduce il pronto divieto del duplice ruolo» .

Qui Deliberazione n.269 del 11/10/2017

Qui Deliberazione n. 7 del 14/07/2017

 

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