Errata contabilizzazione: va ripianato il disavanzo Gi enti pubblici che hanno commesso un errore nella contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità, espandendo la loro spesa, sono tenuti «al recupero integrale delle somme

Gi enti pubblici che hanno commesso un errore nella contabilizzazione del Fondo anticipazione di liquidità, espandendo la loro spesa, sono tenuti «al recupero integrale delle somme non sterilizzate mediante riassorbimento delle stesse nelle modalità ordinarie di recupero nel bilancio di previsione, attualmente in corso di approvazione».
La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 28 del 19/12/2017, analizzata la questione rimessa dalla Corte dei conti Sicilia sezioni Riunite nella deliberazione n. 4/2107.

Nella fattispecie, successivamente al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione siciliana, per l'anno 2016, è emersa un errore  di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità in forza del quale «la Regione ha optato per la copertura di una quota del disavanzo di amministrazione (…) con l'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità e l'importo di questo fondo è confluito nel risultato di amministrazione (…) anziché come parte accantonata». In questo modo «la sterilizzazione dell’anticipazione è avvenuta mediante iscrizione in entrata della voce “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità” per l'intero importo delle somme ricevute, mentre dal lato delle spese ha fatto coincidere l'importo annuale del ripiano trentennale del disavanzo (..) con la quota di pagamento della rata dell'anticipazione di liquidità ricevuta». A riguardo, la Sezione ha chiarito come «questa modalità di contabilizzazione, di fatto fa venire meno l'effetto di sterilizzazione richiesto dalla normativa».

La Corte ha precisato che la «possibilità concessa dallo Stato a Regioni ed enti locali dalle c.d. anticipazioni di liquidità nasce dall’esigenza di consentire alle amministrazioni territoriali pagamenti per spese già effettuate, con conseguente consegna di beni e servizi da parte di privati fornitori, ma senza corresponsione del prezzo pattuito, perché le coperture formalmente previste nei bilanci degli enti non avevano trovato effettiva realizzazione».

In materia, l’art. 1, comma 692, della L. n. 208/2015, stabilisce che «nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, deve essere iscritto il fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011».

In particolare, il termine “confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata” «significa che “neutralizzazione” della correlata posta attiva ai fini del calcolo del risultato di amministrazione .Infatti, nell’anticipazione di liquidità è l’intera somma “sterilizzata” ad essere iscritta tra le passività (Corte cost., sentenza n. 89/2017). Dunque «la contabilizzazione dell'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione della quota annuale va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. Pertanto, la relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa». 

In conclusione, la Corte ha affermato che «la Regione non ha  correttamente operato con specifica distinzione delle due quote, avendo invece fatto confluire il Fondo anticipazione a riduzione del disavanzo» pertanto,  sarà obbligata al recupero integrale delle quote annualmente non contabilizzate nel primo anno del bilancio ovvero negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. Tali principi sono estensibili anche agli enti locali che avessero effettuato contabilizzazioni non corrette delle anticipazioni di liquidità».

Qui Deliberazione Sez. Riunite Sicilia n. 4 del 10/11/2017

Qui Deliberazione Sez.Aut.n.28 del 19/12/2017

 

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