Diritto al Rogito per i Segretari Comunali I Segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai Dirigenti non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa.

I Segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai Dirigenti non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa.
La Corte di Conti, Sezione di Controllo Regione Campania con deliberazione n. 7 del 18/01/2017, è tornata ancora una volta a trattare la tematica relativa al legittimo riconoscimento dei diritti di rogito nei confronti dei segretari comunali. In particolare, il quesito proposto atteneva alla possibilità di concedere tale renumerazione al «segretario comunale collocato nella fascia B, che presta servizio e roga contratti per conto e nell’interesse di amministrazioni comunali sprovviste di personale con qualifica dirigenziale». A riguardo «l' art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 è intervenuto sulla materia dei diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali(..). In sede di conversione la L. 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 10 cit. in base al quale "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell' articolo 30, secondo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. 8 giugno 1962,n. 604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"». Ne consegue che «i segretari comunali il cui trattamento economico è equiparato a quello spettante ai dirigenti (segretari di fascia A e B) non hanno diritto a percepire i diritti di rogito riscossi per la stipula di atti in forma pubblico-amministrativa». Tale diritto, invece «resta confermato per i segretari comunali con trattamento economico non equiparato alla dirigenza (segretari di fascia C), sebbene nel nuovo limite di 1/5 dello stipendio in godimento, più basso rispetto al precedente limite di 1/3 stabilito dall'abrogato art. 41, comma 4, della L. n. 312 del 1980».
Tale orientamento è stato adottato in precedenza dalla Sezione di controllo Marche nella del. n. 90/2016 ed Emilia Romagna nella del. n.105/2015. Ancor prima, la Sezione delle Autonomie n. 21/2015 aveva cristallizzato il principio in base al quale questi compensi possono essere erogati solamente ai segretari che non sono dirigenti, cioè quelli di fascia C, con un divieto di percezione da parte dei segretari inquadrati come dirigenti, cioè quelli di fascia A e B, anche se comuni in cui non vi sono i dirigenti.
È da sottolineare come tale assunto sia stato da ultimo recepito anche nei tribunali ordinari.
In particolare, il Tribunale del lavoro di Bergamo nella sentenza n. 762/2016 ha precisato che i diritti esaminati, laddove dovuti, devono essere «calcolati entro il tetto di 1/5 del trattamento economico annuo, conteggiando tutta la somma introitata dall'ente».
Il tribunale del lavoro di Verona nella sentenza n. 23/2017 ha da ultimo ribadito il diritto dei segretari di percepire questi compensi negli enti senza dirigenza. In particolare «la stessa interpretazione letterale della normativa lascia chiaramente intendere che il Legislatore non ha avuto riguardo al trattamento stipendiale, ma ha inteso introdurre un criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza».

Qui Deliberazione n. 7 del 18/01/2017

Qui Deliberazione n. 21 del 03/07/2015

Qui Sentenza Trib. Lav. Bg n.762/2016

Qui Sentenza Trib. Lav. Vr n.23/2017

 

 

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