Consip bocciata dal Consiglio di Stato È illegittimo il bando di gara per l’affidamento di servizi professionali indetto con procedura aperta da CONSIP . Il Consiglio di Stato Sez. V, con sentenza n. 3110 del 27/06/2017, ha bocciato il maxi bando per i servizi legali e assistenziali

È illegittimo il bando di gara per l’affidamento di servizi professionali  indetto con procedura aperta da  CONSIP . Il Consiglio di Stato  Sez. V, con sentenza n. 3110 del 27/06/2017, ha bocciato  il maxi bando   per i servizi legali e assistenziali indetto dalla Centrale  in cui l'amministrazione   richiedeva come un requisito partecipativo la dimostrazione di un fatturato globale pari a 23 milioni di euro   , in particolare un  fatturato "non inferiore ad €. 20.000.000, iva esclusa, per consulenze strategico-organizzative e un fatturato per servizi legali nel diritto amministrativo non inferiore ad €. 2.000.000,00, iva esclusa, di cui almeno €. 1.000.000,00 conseguiti per prestazioni di assistenza e di consulenza stragiudiziale legale in materia di contratti pubblici, all’interno di tre esercizi finanziari, e cioè un requisito che finisce per restringere ingiustificatamente la platea dei possibili partecipanti". A riguardo il Collegio, denunciando la violazione al principio del favor partecipationis,  ha stabilito  che" sussiste l’onere d’immediata impugnazione del bando di una gara pubblica per contestare clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla gara, o anche solo impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara”. In tali casi “già la pubblicazione del bando genera una lesione della situazione giuridica per chi intenderebbe partecipare alla competizione ma non può farlo a causa della barriera all’ingresso a quello specifico mercato provocata da clausole del bando per lui insuperabili perché immediatamente escludenti o che assume irragionevoli o sproporzionate per eccesso; il che comporta per lui un arresto procedimentale perché gli si rendono inconfigurabili successivi atti applicativi utili". Invero, a fronte di tale circostanza "non è richiesta – ai fini dell’ammissibilità del ricorso –  la presentazione della domanda di partecipazione alla gara". Il  limite al favor partecipationis si riscontra in concreto laddove l'amministrazione aggiudicatrice  piuttosto che "procedere  previa suddivisione in lotti sia qualitativamente, sia quantitativamente differenziati, ha indetto una gara in unico lotto che riguarda promiscuamente il servizio di consulenza strategica, organizzativa, legale e merceologica, volto a supportare le sue attività: al contempo prestazioni di servizi di consulenza strategico-organizzativa in ambito procurement, dunque di advisory strategico, di implementazione operativa delle iniziative individuate, e di consulenza legale. Questa previsione è censurabile perché si trascendono i limiti di concorrenza, ragionevolezza e proporzionalità che connotano il margine di insindacabilità per discrezionalità dell’Amministrazione".

Qui sentenza n.3110 del 26/6/2017 Sez V

 

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