Congruità Rimborso Spese legali Il rimborso delle spese legali, riconosciuto ai dipendenti pubblici convenuti in giudizio e poi prosciolti durante la trattazione del merito, nelle cause incardinate innanzi alla Corte dei conti, deve essere liquidato nella misura prevista dalla sentenza

Il rimborso delle spese legali, riconosciuto ai dipendenti pubblici convenuti in giudizio e poi prosciolti durante la trattazione del merito, nelle cause incardinate innanzi alla Corte dei conti, deve  essere liquidato nella misura prevista dalla sentenza e previo parere di congruità rilasciato da Organo competente in materia. Il quesito proposto è teso a chiarire  se l’ente locale sia tenuto o meno all’acquisizione del parere di congruità da parte dell’Avvocatura dello Stato sulle richieste di rimborso avanzate dai prosciolti. La Corte dei Conti, Sezione di Controllo regione Emilia Romagna, con la deliberazione n. 170 del 21/11/2017, ha precisato come «l’art. 18, comma 1, del D.L. 25/3/1997, n. 67, convertito, con modificazioni, della L. 23/5/1997, n. 135 stabilisce che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato». Diversamente «nulla è previsto (…) circa le modalità di liquidazione e le condizioni di ammissione al relativo rimborso delle spese di patrocinio legale, nei giudizi per l’accertamento delle responsabilità civili, penali ed amministrative promossi nei confronti di dipendenti ed amministratori degli enti locali». Il Collegio ha ritenuto che «nel rispetto del principio di prudente gestione della spesa pubblica, anche le amministrazioni locali debbano poter procedere al rimborso delle spese legali (quando ne sussistano i presupposti sostanziali) con il supporto di documentazione idonea ad attestare la congruità delle spese poiché, anche per gli enti locali, sussistono le medesime esigenze in ordine alla valenza e alla opportunità di un parere da esprimersi sulle richieste di rimborso delle spese legali, tenuto conto sia della necessità di una esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri, sia della necessità di ridurre il rischio di annoverare nella parcella spese superflue o non proporzionali all’opera prestata». Tale  parere, può eventualmente essere espresso «anche dal Consiglio dell’ordine degli avvocati, ossia da un organo avente elevata competenza in materia, la cui valutazione risulterebbe certamente utile in punto di ausilio alle decisioni dell’ente, cui evidentemente continua ad essere riferita ogni finale statuizione e responsabilità».

Qui Deliberazione n.170 del 21/11/2017

 

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