Composizione Commissione di Gara Nelle procedure ad evidenza pubblica in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara deve ritenersi legittimamente costituita quando la maggioranza dei membri che la compone è esperta

Nelle procedure ad evidenza pubblica in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara deve ritenersi legittimamente costituita quando la maggioranza dei membri che la compone è esperta nel settore d’appalto, oggetto di gara. Il Consiglio di Stato Sez. V, nella sentenza n. 5694 del 04/12/2017, si è così pronunciato in materia di immodificabilità della commissione di gara. Il Collegio ha stabilito, infatti, come «la competenza della Commissione possa ritenersi concretamente soddisfatta allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Cons. Stato, V, 16 gennaio 2015, n. 92)». Relativamente poi alla nomina di un componente esterno all’amministrazione, la Sezione ha osservato che «la possibilità di ricorrere a professionalità esterne (era già) consentita dall’art. 84 del D.lgs. n. 163 del 2006; detta norma non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti esterni».

Tutt’oggi, tale principio trova applicazione atteso che, ai sensi  dell’art. 216 comma 12  del D. Lgs. n. 50/2016, è precisato che “fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell’Albo di cui all’articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante e all’ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell’esperto dall’Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”. Dunque «la nomina di un componente esterno dà implicitamente atto della mancanza di personale interno all’Amministrazione professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, salvo naturalmente verificare la sussistenza di tale presupposto».

Qui Sentenza Cds Sez. V n.92 del 16/01/2015

Qui Sentenza Cds Sez. V n. 5694 del 04/12/2017

 

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