Turn over non si applica in presenza di assunzioni per mobilità all’interno del comparto pubblico Qui Deliberazione n. 70 del 08/06/2016

09/06/2016

Nelle Pubbliche amministrazioni locali «il reclutamento mediante procedura di mobilità tra Enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell’Ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa)». In questi termini si è espressa la Corte dei Conti, sezione di controllo Regione  Piemonte nella deliberazione n. 70 del 08/06/2016. Nella fattispecie, l’Ente richiedente poneva ai Giudici Contabili un quesito circa la legittimità di assunzioni mediante procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti a regime di limitazione, senza incorrere nei limiti relativi al turn over. 

La Sezione in questa sede ha chiarito che l’assunzione di personale mediante la procedura ex « art.  30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall’esterno, posto che, come disposto dall’art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilita` interno per l’anno precedente”». Invero, in tali circostanze la mobilità «è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un’unita` di personale tra due distinti enti». Tuttavia, resta fermo il vincolo costituito dal comma 424 della legge n. 190/2014, per cui per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. Solo a conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, sarà possibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria.


>>Qui Deliberazione n. 70 del 08/06/2016

 

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