I diritti di rogito dei segretari comunali I diritti di rogito spettano ai segretari di fascia A e B in Enti privi di dirigenti (Sez. Plenaria Corte dei conti FVG 15/2018) ... reggerà alla prova del giudice ordinario competente?

I diritti di rogito hanno una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale. Essi sorgono con l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego.
Il d.l. n. 90/2014, come convertito con l. n. 114/2014, all’art. 10 comma 2 bis prevede che: «Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune [...], è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento».
La disposizione de qua è oggetto di un’interpretazione contrastante fra la magistratura ordinaria - Giudice del Lavoro - e quella contabile – Corte dei Conti. Vexata quaestio, la possibilità di erogare i diritti di rogito ai segretari appartenenti alle fasce professionali “A” e “B” (considerati compresi nella dirigenza pubblica) nei Comuni privi di dirigenti.
Orbene, partendo dal dato normativo, è possibile individuare due categorie di segretari: quelli che non hanno qualifica dirigenziale e quelli che operano in enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.
Secondo i Giudici del Lavoro (ad oggi sono oltre 25 sentenze del giudice ordinario tutte favorevoli ai segretari) l'attribuzione di quota dei diritti di rogito, per la prima categoria, sarebbe dovuta a prescindere dalla classe demografica del Comune di assegnazione; per la seconda categoria, il legislatore non avrebbe inteso fare distinzioni relative alla fascia professionale di inquadramento del Segretario (rectius: al trattamento stipendiale), ma si sarebbe limitato a subordinarne la titolarità dei suddetti emolumenti secondo un “criterio strettamente limitato alla formale qualifica di appartenenza”. (Cfr. Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, del 26/01/2017, n. 23)
In altri termini, secondo siffatto orientamento, i diritti di rogito spetterebbero anche ai segretari di fascia “A” e “B” che rogano in Enti, privi di Dirigenti “essendo chiaro il tenore letterale dell’art.10, comma 2 bis del D.L. n. 90/2014”.

Di diverso avviso la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio che, con delibera n. 21/20153 è giunta ad affermare la spettanza dei diritti di rogito solo ai segretari di fascia “C” che non usufruiscono del galleggiamento, “mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del “galleggiamento” in ipotesi di titolarità di “enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.”
Siffatto orientamento è stato ancora confermato dalla Corte dei Conti della Toscana n. 6/2018 che chiamata a pronunciarsi su una possibile “rilettura” della norma all’esame ha invero espresso assoluta certezza sulla correttezza dell’interpretazione fornita dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, testé richiamata.
La Corte dei Conti, infatti, pur prendendo atto delle interpretazioni del Giudice del Lavoro, ha ritenuto insussistenti le problematicità interpretative inerenti all’art. 10, comma 2 bis del d.l. n. 90/2014 in quanto la norma «definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei Comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica».
Partendo da tale assunto ha quindi ritenuto di confermare la non spettanza dei compensi per l’attività di rogito per i segretari appartenenti alle fasce professionali “A” e “B” operanti in Enti privi di dirigenti.
Tuttavia la Sezione Plenaria di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo, con deliberazione n. 15/2018 ha confutato la tesi della Sezione delle Autonomie ed ha riconosciuto i diritti di rogito a tutti i segretari comunali a prescindere dalla fascia retributiva contrattuale di appartenenza nei Comuni privi di dirigenti: «i diritti di rogito possono essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai Segretari comunali operanti in Enti privi di dirigenti del Friuli Venezia Giulia sulla base della domanda del Segretario».
Con siffatta deliberazione, se da un lato sembrerebbe essere giunti - finalmente - alla fine della controversa questione dell'attribuzione dei diritti di rogito da assegnare ai Segretari Comunali che operano in Enti privi di dirigenti, dall’altro il contrasto interpretativo c’è ancora, ma non più tra giurisprudenza ordinaria (che in modo unanime ritiene dovuti i diritti ai segretari operanti in Enti privi di dirigenti) e magistratura contabile, ma - addirittura - all’interno della magistratura contabile. Rectius, si è aperto un contrasto tra due organi, entrambi posti al vertice: la Sezione Autonomie e la Sezione Plenaria del Friuli Venezia Giulia (!!).
È appena il caso di precisare inoltre, per mera completezza espositiva, che la Corte dei Conti Sezione di Controllo Toscana con delibera n. 11 del 15/03/2018 ha inoltre affermato che siffatti compensi spettano anche al Vice-segretario per gli adempimenti posti in essere, nei periodi di assenza o di impedimento del Segretario comunale, titolare della relativa funzione.
In conclusione, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali soprarichiamati, si può ritenere pacifico che i diritti di rogito spettino ai segretari di fascia “C”, in quanto in tale direzione vanno le indicazioni sia della magistratura contabile che, come principio di carattere generale, dei giudici del lavoro.
Si deve altresì considerare sostanzialmente acquisito il principio per il quale questi compensi non vadano erogati ai segretari che svolgono la loro attività nei comuni con la dirigenza.
Si devono considerare consolidate, sulla base delle indicazioni contenute sia nei pareri resi dalle sezioni della Corte dei Conti, sia nelle sentenze del giudici del lavoro, le modalità di calcolo di questo compenso: i compensi vanno liquidati sul 100% di quanto incassato dal comune, restando ovviamente nel tetto di 1/5 del trattamento economico annuo in godimento.

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