Negli Enti pubblici, in mancanza della preventiva assegnazione di obiettivi al dirigente «l'eventuale pagamento della sua retribuzione di risultato costituisce danno erariale». La Corte dei Conti del Lazio, con la sentenza n.71/2018 stabilisce che «pur in presenza di obiettivi assegnati, l'attribuzione della retribuzione di risultato effettuata in assenza di specifichi indicatori di misurazione, associati agli obiettivi, conduce alla stessa responsabilità contabile risarcibile da parte del dirigente che abbia corrisposto la retribuzione di risultato». In materia «la corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti può essere disposta esclusivamente mediante definizione ex ante degli obiettivi assegnati, da verificare ex post in presenza di specifichi indicatori di misurazione definiti sin dall'inizio». Tale principio «non solo risulta necessario per il riconoscimento economico alle figure dirigenziali della Pa, ma è da considerare vincolante nel quadro normativo di riferimento, il quale impone una misurazione dell'azione amministrativa, basata sulla costruzione di obiettivi, alla luce di un sistema di indicatori di attività e di valutazione dei risultati della gestione». La misurazione delle attività assegnate al dirigente, sulla base di obiettivi predefiniti «risulta coerente con il principio di buon andamento della Pa, in particolare, si riferisce alla valutazione complessiva dell'attività amministrativa svolta dal dirigente, cui sono associati meccanismi di attribuzione degli emolumenti accessori». Il principio inoltre risponde ai criteri di efficacia ed economicità menzionati della legge n. 241/1990 «con il fine di massimizzare l'utile amministrativo attraverso il miglioramento della performance degli apparati» e dunque, in tal caso, i giudici esercitano un potere riduttivo sulla complessiva distribuzione delle risorse indebitamente effettuate.
Qui Sentenza n.71 del 06/02/2018
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