Nelle procedure di gara, in sede di verifica di anomalia dell’offerta in applicazione dell’art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve procedere escludendo «il 10 % (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor ribasso (cd. taglio delle ali); - effettuato il taglio delle ali, sommare i ribassi rimasti, indi calcolarne la media aritmetica; - se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra». Il Consiglio di Stato, Sez. V con sentenza n.435 del 23/01/2018, ha preliminarmente sottolineato come la norma richiamata risulta «poco lineare», dando luogo a «numerosi dubbi interpretativi, destinata a condurre, a seconda dell’esito del sorteggio fra i 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia ivi previsti, a risultati della gara radicalmente diversi» tanto che appare «arduo individuare una logica di sistema della disposizione, nel suo confronto con la realtà della gara, risultando pienamente rispettato il solo criterio dell’imprevedibilità dell’esito», in quanto «quasi tutte o quasi nessuna delle offerte ammesse potrebbero essere qualificate ‘anomale’ nella stessa gara a seconda del criterio sorteggiato». Il Consiglio di Stato ha pertanto richiamato il comunicato ANAC del 5 ottobre 2016 con il quale la stessa Autorità era intervenuta chiarendo che «per il calcolo della media aritmetica non vanno considerate le offerte previamente escluse in virtù del taglio delle ali». A parere del Collegio, pertanto, «il modus procedendi per dare applicazione alla disposizione de qua sembra doversi così ricostruire:
Qui Sentenza Cds Sez. V n . 435 del 23/01/2018
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