LO SCUDO DELLA RIFORMA ERARIALE NON ESONERA SINDACI E ASSESSORI DALL’OBBLIGO DI POLIZZA

Riforma Corte dei conti: nei piccoli Comuni anche sindaci e assessori devono assicurarsi per colpa grave

LO SCUDO DELLA RIFORMA ERARIALE NON ESONERA SINDACI E ASSESSORI DALL’OBBLIGO DI POLIZZA

Riforma Corte dei conti: nei piccoli Comuni anche sindaci e assessori devono assicurarsi per colpa grave

LO SCUDO DELLA RIFORMA ERARIALE NON ESONERA SINDACI E ASSESSORI DALL’OBBLIGO DI POLIZZA

Riforma Corte dei conti: nei piccoli Comuni anche sindaci e assessori devono assicurarsi per colpa grave

Con l’entrata in vigore della Legge 7 gennaio 2026, n. 1, si è diffusa l’idea che la riforma della Corte dei conti riguardi principalmente i tecnici e che i componenti degli organi politici siano ormai "blindati" dal nuovo scudo normativo. Ma specialmente nelle realtà dei piccoli Comuni, questa è una percezione parziale e rischiosa.  Infatti, sebbene la riforma introduca una presunzione di buona fede per la politica, essa stabilisce contemporaneamente un obbligo assicurativo individuale che riguarda direttamente anche sindaci e assessori.

Spesso nei Piccoli Comuni, sindaci o assessori non svolgono solo un ruolo politico, ma esercitano poteri tipicamente gestionali, adottando atti che possono produrre danno erariale diretto perché incidono sull’impiego delle risorse pubbliche. In questi casi, l'amministratore si espone in prima persona e la legge esige che sia protetto da una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali per colpa grave. Sindaci e Assessori devono adeguarsi a questo obbligo a poiché la loro sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti discende direttamente dalle funzioni esercitate, come riportato anche nell’articolo de IlSole24ore del 10 febbraio.

Inoltre, è vero che la riforma prevede che la buona fede dei titolari degli organi politici si presuma quando gli atti sono vistati dai tecnici in assenza di pareri contrari. Tuttavia:

  • il dolo resta sempre escluso dallo scudo: in caso di contestazione l'amministratore risponde pienamente.
  • l'onere della prova: la presunzione di buona fede opera "fino a prova contraria". La Procura erariale può comunque tentare di dimostrare che l'amministratore era consapevole dell'illiceità dell'atto.
  • pareri contrari: se è presente un parere formale di contrario avviso, lo scudo cade immediatamente.

Un punto critico è che il Comune non può pagare la polizza per sindaci e assessori. La legge stabilisce, infatti, che l'onere economico sia a carico del soggetto assicurato e stipulare una polizza a spese dell'ente costituirebbe danno erariale.

Per risolvere questo paradosso,  la rete ASMEL mette a disposizione dei propri soci una soluzione strategica:

  • Polizze gratuite per Sindaci e Amministratori: attraverso la Fondazione Le Autonomie, i soci possono attivare coperture per colpa grave con un massimale di 1 milione di euro e nessuna franchigia.
  • Legittimità totale: poiché il premio è pagato dalla Fondazione e non dal Comune, si rispetta il divieto normativo, garantendo però all'amministratore la serenità necessaria per operare.

Qui per attivare la polizza