Spesa corrente: limiti all’utilizzo della cassa vincolata La gestione della cassa vincolata rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'ente pubblico.

La gestione della cassa vincolata rileva ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'ente pubblico. Nella fattispecie, la Corte dei Conti, sezione di Controllo-Regione Molise, con la deliberazione n. 215 del 19/12/2017, ha analizzato i gravi elementi di irregolarità contabile emersi dall'esame del questionario sul rendiconto 2015 di un Comune.
Nel documento analizzato, la destinazione delle risorse vincolate rappresenta «una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, in funzione di garanzia del raggiungimento della finalità pubblica programmata». Tali risorse sono sottratte dalla disponibilità dell'ente,  anche sotto il profilo della gestione di cassa. La Sezione delle Autonomie con deliberazione 4/2015, aveva in materia, già sottolineato che «la disciplina relativa all'individuazione delle entrate vincolate e al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa di cui al Dlgs 267 del 2000 era alquanto lacunosa», poiché «nella concreta applicazione delle norme» ci «si incentrava sul corretto modo di prestare osservanza al principio di unità del bilancio». Invero una «scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate che facevano eccezione alla richiamata regola, dall'altro, hanno favorito diffuse incertezze sull'interpretazione del medesimo principio».

A parere della Corte dei Conti è opportuno distinguere tra: 
«entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d) del Tuel, riferite a vincoli derivanti dalla legge, da trasferimento o da indebitamento;  entrate vincolate in base all’articolo 187, comma 3-ter, lettera d), cioè derivanti da risorse accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, ed entrate con vincolo di destinazione generica». Invero, solo per le prime «opera la disciplina prevista dagli articoli 195 e 222 del Tuel, per quanto riguarda i vincoli di cassa. Queste risorse devono essere puntualmente rilevate sia per il controllo del loro utilizzo, sia per l'esatta determinazione dell'avanzo vincolato. Pertanto le entrate vincolate indicate dall’articolo 180, comma 3, lettera d) possono essere utilizzate, in termini di cassa, anche per il finanziamento di spese correnti, previa deliberazione della giunta, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, e cioè entro il limite massimo dei tre dodicesimi (cinque dodicesimi fino al 31 dicembre 2018) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio».

Qui Deliberazione n. 4 del 10/02/2015

Qui Deliberazione n.285 del 19/12/2017

 

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