Errore materiale nelle offerte economiche: va interpretata la volontà dell’offerente

Nelle fase delle valutazione dell’offerta economica la Stazione Appaltante,  laddove riscontri un errore materiale nella formulazione della stessa, può esercitare un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante, sempre che «l’errore materiale rilevabile immediatamente senza necessità di particolari verifiche o interpretazioni del relativo dato, non comporti alcuna modifica dell’offerta economica globalmente intesa». Il Consiglio di Stato  Sez. V, nella sentenza n. 113 del 11/01/2018, si è pronunciata sulla questione, validando l’operato della Pubblica Amministrazione. In materia degli appalti pubblici «vige il principio generale della immodificabilità dell’offerta, che è regola posta a tutela della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, nonché ad ineludibile tutela del principio della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale». In applicazione di tale principio avente carattere generale, il Collegio ha condiviso l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui  «nelle gare pubbliche è ammissibile un’attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’ impegno negoziale con essi assunti». In materia  «le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l’effettiva volontà del dichiarante, senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente». Dunque, nella fattispecie, a parere del Consiglio legittimamente la Stazione appaltante «ha effettuato la correzione dell’errore di calcolo contenuto in una offerta, a fronte di una volontà correttamente espressa dalla partecipante in relazione all’offerta economica».  A riguardo, va precisato che «l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque». Infine «nel caso di offerta nella quale sono state omesse alcune cifre decimali, le cifre decimali omesse devono essere interpretate come pari a zero e ciò anche in applicazione di principi matematici secondo i quali le cifre pari allo zero successive alla cifra decimale diversa da zero non devono essere indicate ».

Qui Sentenza Cds Sez. VI n.1827 del 06/05/2016

Qui Sentenza Cds Sez. V  n.113 del 11/01/2018

 

Per informazioni vai alla sezione Contatti

torna all'inizio del contenuto
Questo sito web utilizza i cookie
I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.