Acquisti informatici: chiarimenti sulle deroghe all’utilizzo di Consip Ai sensi della Legge di stabilità 2016 per i servizi informatici è possibile derogare l'obbligo del ricorso alle convezioni Consip, purchè sussistiano determinate condizione e ne venga data comunicazione all’Anac e all’Agid.

07/09/2016

Nelle procedure di acquisto di beni e servizi informatici, di qualsiasi importo, la Stazione appaltante può a determinate condizioni, derogare l'obbligo del ricorso alle convezioni Consip, ottenendo un'autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, con comunicazione all’Anac e all’Agid in conformità alla Legge di stabilità 2016.
Nella fattispecie la Corte dei Conti, sezione di controllo Regione Umbria con deliberazione n. 52 - chiamata a rendere parere sulla questione sollevata da un Comune circa la legittimità di acquisire «beni e servizi informatici, di valore inferiore alla soglia dei 1.000 Euro, evitando il tramite di Consip Spa» - ha stabilito la possibilità del loro approvvigionamento al di fuori delle modalità previste dalla legge di stabilità 2016 «solamente in alcuni casi (autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, solo per beni non disponibili o idonei o nei casi di necessità ed urgenza, con comunicazione all’Anac e all’Agid- comma 516»). La Sezione di Controllo ha precisato infatti che «l’art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 [legge di stabilità] è da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come novellato dall’art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l’acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 Euro, è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512, ed il complesso di norme dettate per il settore informatico dai commi 513-520 della Legge di stabilità 2016».
Per gli enti soci sono disponibili gli schemi di Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizi informatici col sistema della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 e di Nota di autorizzazione preventiva per gli acquisti di beni/servizi informatici o di connettività fuori da CONSIP/soggetto aggregatore regionale.


Qui Deliberazione n.52 del 28/08/2016
Qui schema per affidamento diretto di servizio informatico

 

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